Il dirigente pubblico risponde per falsa timbratura delle presenze

Corte di Cassazione, Sez. VI penale – Sentenza n. 52207/2018
Il dirigente pubblico risponde per falsa timbratura delle presenze.
La Corte di Cassazione, sezione penale, ha accolto il ricorso del Sostituto Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale; per i giudici di legittimità il dirigente pubblico risponde di false attestazioni o certificazioni laddove violi il sistema di rilevazione delle presenze. Il dirigente, attestando falsamente la sua presenza in ufficio o giustificando fraudolentemente la propria assenza per motivi di servizio o di malattia, ed inducendo l’Amministrazione in errore, si procurava l’ingiusto profitto di ottenere la remunerazione, stabilita in modo onnicomprensivo, ma con obbligo della presenza in servizio presso la sede comunale, con danno per l’ente pubblico.
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