Il Cobas/Codir scrive alla Funzione Pubblica relativamente alla programmazione delle ferie residue dell’anno in corso e alla possibilità di rinvio al nuovo anno

Con nota di pari oggetto, prot. n. 103705 del 10 novembre 2020, la S.V., al fine di garantire la continuità e l’efficienza dell’attività amministrativa, anche in relazione alle attività indifferibili e urgenti di chiusura dell’esercizio finanziario, ha correttamente richiesto la programmazione delle ferie residue del personale incardinato presso ogni singola struttura entro e non oltre il 20 novembre p.v..

Suddetta nota rammenta, altresì, che i giorni di ferie potranno essere eccezionalmente rinviati al 30 settembre 2021 solo in caso di comprovate ed eccezionali esigenze di servizio.

Premesso che il vigente CCRL del personale del comparto non dirigenziale stabilisce espressamente che le ferie vanno concesse “in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”, si richiama l’attenzione della S.V. ad una attenta lettura dell’articolo 37 del sopra citato contratto, in particolare dei commi 14 e 15, secondo cui le ferie, oltre che per indifferibili esigenze di servizio possono essere rinviate all’anno successivo anche in caso di motivate esigenze di carattere personale. A tal proposito l’Aran (nazionale) ha, opportunamente, chiarito che qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all’anno successivo (cfr. RAL495_Orientamenti Applicativi).

La nota in oggetto, poi, parlando genericamente di “personale incardinato presso ogni singola struttura”, non esclude dall’obbligo della programmazione i dirigenti.

Probabilmente ai più sfugge che, relativamente alla fruizione delle ferie, il vigente CCRL della dirigenza è perfettamente sovrapponibile a quello del comparto non dirigenziale, prevedendo il rinvio delle ferie residue all’anno successivo “alla presenza di motivate esigenze personali o di servizio” e che, in assenza di “indifferibili esigenze di servizio” il primo a dovere fruire delle ferie entro l’anno di riferimento è proprio il dirigente stesso (cfr. art. 25 comma 10 CCRL dirigenza).

Va, oltretutto, sottolineato che ormai le ferie (che dovrebbero essere preposte al recupero psicofisico del lavoratore) con l’eliminazione del congedo straordinario e la drastica riduzione dei permessi retribuiti per di più conteggiati a ore, vengono, in gran parte, utilizzate per sopperire necessità della vita quotidiana (es. lutti al di fuori del secondo grado di parentela), ma soprattutto per lo svolgimento di visite o esami specialistici per sé e per i propri familiari. Per questo motivo nei nuovi contratti già sottoscritti è stato inserito l’istituto delle ferie solidali che prevede la possibilità per ogni dipendente di cedere parte delle proprie ferie o delle festività soppresse ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute. Sarebbe un nonsense limitare il rinvio delle ferie o obbligare i dipendenti a fruirne entro l’anno di riferimento per poi avanzare richiesta di ferie solidali.

Tra l’altro la giurisprudenza abbonda di sentenze in cui il datore di lavoro viene condannato a reintegrare le ferie imposte ai lavoratori. Le ferie infatti, a norma di legge e di contratto, vanno “concordate” con il lavoratore e ogni indebita pressione alla loro fruizione in periodi non richiesti dagli stessi, è vessatoria e fuori dal quadro normativo, oltre che sanzionata più volte anche dalla Corte di Cassazione.

Proprio la Suprema Corte ha chiarito con sentenza che il datore di lavoro deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. In sostanza l’imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi” (cfr. Sentenza – Sez. Lavoro n. 13980/2000).

Per quanto sopra, s’invita la S.V. a volere rimodulare la disposizione in questione adeguandola al dettato contrattuale e normativo vigente.

Il Responsabile Regionale
Benedetto Mineo
I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio