Per i dipendenti pubblici il periodo di malattia da Covid-19 è equiparato al ricovero ospedaliero e non è soggetto a decurtazione. Il Cobas/Codir scrive alla Funzione Pubblica

Si è appreso che codesto Dipartimento avrebbe fornito, su richiesta di qualche Ufficio, chiarimenti in merito alle decurtazioni in caso di assenze per malattia da COVID-19 (cfr. nota di codesto Dipartimento prot. n. 18334 del 18 febbraio 2022).
Codesto Dipartimento, citando l’art. 2 ter del D.L. 111/2021 convertito in Legge n. 133/2021, avrebbe sostanzialmente chiarito che la tutela dei lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, quarantena e isolamento fiduciario da COVID-19, attraverso l’equiparazione di suddetti periodi a ricovero ospedaliero non soggetto a decurtazione, sarebbe scaduta il 31 dicembre 2021 e che, pertanto, dal 1° gennaio 2022 si farà riferimento all’art. 46 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale.
Nell’evidenziare che la nota in questione avrebbe dovuto citare anche l’art. 29 del CCRL della dirigenza, sottoscritto il 25 gennaio 2022, che contempla le medesime decurtazioni nel caso in cui un dirigente si assenti per malattia, si segnala che la normativa citata nella nota di chiarimento di codesto Dipartimento è riferita esclusivamente ai lavoratori del settore privato.
Infatti, l’art. 2 ter del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito in Legge n. 133/2021, proroga le misure introdotte dall’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, titolato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”, precedentemente già prorogate dall’art. 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Pertanto, nel settore pubblico la normativa di riferimento è sempre il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ma l’art. 87, a tutt’oggi vigente, il cui comma 1 stabilisce testualmente: ”Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e’ equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto”.
Per quanto sopra si invita la S.V. a volere rettificare la nota in questione fornendo contestualmente chiarimenti a tutti i dipartimenti al fine di evitare comunicazione errate dei dati sulle assenze da decurtare che potrebbero comportare indebite trattenute economiche e il sorgere di contenziosi.