Progressione Economica Orizzontale Annualità 2020 e 2021. Informativa sindacale ex art. 4 CCRL comparto non dirigenziale 2016 — 2018

Il 5 aprile u.s. la S.V. ha fornito informativa sindacale ex art. 4 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale in merito alle procedure PEO relative agli anni 2020 e 2021.
Con riferimento al punto: “destinatari e numero di posizioni” suddetta informativa precisa che “i passaggi di posizione economica retributiva avverranno con decorrenza 1 gennaio 2022”.
Suddetta interpretazione non è, ad avviso di questa O.S. corretta.
In proposito si rappresenta, infatti, che il Dipartimento della Funzione pubblica (nazionale), con il Parere Dfp-0006153-P-29/01/2021, in risposta alla richiesta formulata da un Comune, ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle “Peo”.
Suddetto Dipartimento, in linea con i chiarimenti precedentemente forniti dall’Aran (Orientamento Cfl_69 del 20 dicembre 2019), ha precisato che, in base alla disciplina stabilita dall’art. 16, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018, l’attribuzione della Progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il Contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. Ne deriva che, per dare una decorrenza dal 1° gennaio dell’anno delle Progressioni orizzontali, non è obbligatorio chiudere la graduatoria entro il 31 dicembre, ma è sufficiente la previsione nel Contratto integrativo decentrato.
Suddetta interpretazione è sicuramente applicabile alla PEO, disciplinata dall’art. 22 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale, relativamente agli anni 2020 e 2021. Nonostante, infatti, la diversa formulazione dell’art. 22 comma 7 del CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana rispetto all’art. 16 comma 7 del CCNL 21 maggio 2018, ad avviso del Cobas/Codir è assolutamente pacifico che per “anno nel quale si sono perfezionate le relative procedure attuative” non può che intendersi la sottoscrizione degli accordi PEO 2020 e 2021, avvenuta il 14 ottobre 2021, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie che, altrimenti, andrebbero in economia.
Per quanto sopra si invita la S.V. a volere rettificare le decorrenze dei passaggi di posizione economica relativamente alle PEO 2020 e 2021 a far data al 1° gennaio 2021.

Permessi per visite mediche e banca delle ore. Orientamenti dell’ARAN

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Permessi per visite mediche e banca delle ore. Le recenti indicazioni dell’ARAN

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – Esperto di enti locali

L’ARAN ha pubblicato in data 5 novembre 2019 alcuni orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcune amministrazioni centrali ma i cui contenuti sono estensibili anche al comparto delle Funzioni Locali, stante la corrispondenza con i relativi contratti.

Permessi per visite fuori orario di lavoro e tempi di percorrenza

Con l’orientamento applicativo CFC 32 l’ARAN è stata chiamata a fornire parere ad un’amministrazione centrale sulle visite mediche specialistiche ad ore, avuto riguardo anche relativamente alla visita collocata al di fuori dell’orario di lavoro ma con necessaria valorizzazione del tempo necessario per raggiungere la struttura sanitaria ed eventualmente per fare ritorno in sede. I tecnici dell’ARAN hanno precisato come volutamente l’art. 35 del CCNL 12 febbraio 2018 Funzioni Centrali non contiene tutte le ipotesi e i dettagli sulla modalità di fruizione di questi permessi, limitandosi a indicare l’incidenza sul proprio orario di lavoro dei tempi di percorrenza per raggiungere la struttura sanitaria. Pertanto, anche se l’ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all’interno dell’orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere in orario la sede di esecuzione delle suddette prestazioni, possa essere egualmente imputato ai permessi di cui all’art. 35. Spetta, in ogni caso, all’ente valutare la congruità del tempo di percorrenza, sulla base dell’orario di visita o prestazione indicata risultante dall’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo preposto.

Visite ed assenza del dipendente per giornata intera

Con l’orientamento applicativo CFC 33, l’ARAN risponde al dubbio dell’Amministrazione sulla giustificazione dell’assenza del dipendente per intera giornata per visita specialistica qualora la durata della visita sia pari ad almeno la metà della giornata lavorativa, ivi includendo i tempi di spostamento del dipendente per raggiungere la struttura sanitaria. Secondo i tecnici dell’ARAN in nessuna parte dell’art. 35 del CCNL 12 febbraio 2018 esiste la condizione di una durata minima della prestazione sanitaria per poter ottenere una intera giornata con utilizzo cumulato del permesso. La disposizione contrattuale prevede solo che il giustificativo dell’assenza riporti l’indicazione oraria relativa alla permanenza del dipendente presso la struttura che eroga la prestazione, indicando in tal senso la necessità di una ragionevole corrispondenza tra tale attestazione e l’assenza dal servizio, tanto da lasciare piena libertà all’ente di regolamentarne la fruizione con uniformi indicazioni operative.

Utilizzo banca delle ore
Con l’orientamento applicativo CFL 31 l’ARAN si occupa del corretto utilizzo della banca delle ore, disciplinata dall’art. 27 del CCNL 12 febbraio 2018, il quale prevede al comma 2 che le ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, possono confluire nel conto ore su richiesta del dipendente “entro un limite complessivo annuo individuale”. La domanda posta dall’ente riguarda la correttezza di poter considerare che sul numero massimo di ore in giacenza nella banca delle ore si possano operare utilizzi e reintegri durante l’anno purché non si superi tale giacenza.
Precisa l’ARAN che una volta definito il conto individuale del numero massimo di ore utilizzabili, non è possibile reintegrare le stesse in presenza di un’utilizzazione medio tempore da parte del dipendente. In altri termini secondo i tecnici dell’ARAN una volta raggiunto, nell’arco dell’anno, il numero massimo di ore destinabili alla banca delle ore, non sono consentiti per tale anno ulteriori reintegri.