Progressioni orizzontali possibili se si rispettano alcune regole – La normativa di riferimento

Progressioni orizzontali e progressioni verticali sono istituti giuridici inseriti in quasi tutti i contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego che devono comunque rispettare la normativa di riferimento. Andiamo con ordine.

Progressioni orizzontali

La progressione orizzontale è l’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative.

La riforma della pubblica amministrazione fortemente voluta dal Ministro della funzione pubblica e dell’Innovazione Brunetta ha toccato da vicino anche le cosiddette “progressioni orizzontali”. La finalità dell’intervento legislativo è stata quella di evitare l’attribuzione di miglioramenti di stipendio omnibus sganciati dal merito, come avvenuto in passato.

Ecco cosa prevede l’art. 23 del D.lgs. 150/09 (cd, decreto Brunetta).

“1. le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Le conseguenze della nuova normativa sono tre.

La prima: le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati. I quali sono però vincolati al rispetto dei principi di selettività.

La seconda: le progressioni orizzontali sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti.

La terza: le progressioni orizzontali sono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

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Art. 23 del D.Lgs 150/2009.  Progressioni economiche

1.  Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2.  Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

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Articolo 52 del D.Lgs 165/2001   Disciplina delle mansioni

1-bis.  I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

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Approfondimenti

tratto da Azienditalia, 2018, 5

Le progressioni economiche all’interno della categoria secondo la nuova previsione contrattuale

di Raffaele Guizzardi – Dirigente del Servizio Personale della Provincia di Modena

“Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, oltre a contenere elementi di novità, cerca di mettere ordine sull’istituto delle cosiddette progressioni economiche orizzontali, che dall’entrata in vigore del CCNL per la revisione del sistema di classificazione professionale 31 marzo 1999 è stato oggetto di aspettative di acquisizione da parte dei dipendenti e di rischi per le Amministrazioni che l’hanno applicato.”

QUI l’articolo completo

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Progressioni orizzontali, contrattabili a livello decentrato solo i criteri di valutazione

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Riforma Brunetta e progressioni orizzontali: solo per selezione e merito

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Progressioni orizzontali: decorrenza al 1° gennaio dell’anno in cui si decide la loro attivazione