ARAN, lavori tavolo tecnico iniziati, ma frenati da una questione tecnico-legale

Palermo, 1 febbraio 2019
Si è svolta, questa mattina, la prima riunione del tavolo sulla riclassificazione, indennità e progressione economica orizzontale.
La riunione è stata ostacolata dall’unica sigla sindacale che – non avendo sottoscritto l’accordo del 28 gennaio non riconoscendone il significato – adesso, però, chiede di potere partecipare agli incontri propedeutici per l’applicazione del contratto stesso e per la riclassificazione.
Una problematica tecnica relativa alla partecipazione di una sigla sindacale non firmataria, quindi, oggi frena il percorso avviato lunedì scorso: l’Aran, infatti, è stata costretta ad aggiornare i lavori per approfondire la questione.
Il Cobas/Codir e il Sadirs hanno dichiarato che, al di là delle problematiche di natura formale,
l’unico interesse sindacale che deve prevalere è la difesa dei lavoratori regionali in tutte le sue categorie, mettendo da parte atti che rischiano di sembrare pretestuosi e che producono solo danni ai lavoratori.
Contestualmente, abbiamo invitato l’Aran a entrare – nel più breve tempo possibile – nel merito delle importanti questioni in discussione, non cedendo al tentativo di fare perdere tempo, anziché partecipare a trovare soluzioni adeguate. Al fine di non interrompere la trattativa Cobas/Codir e Sadirs hanno anche proposto di proseguire nei lavori, consentendo la presenza della sigla sindacale non firmataria, con riserva, come uditori.

Incarichi esterni, illegittimi senza verifica delle carenze di risorse interne alla Pa

Tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Incarichi esterni, illegittimi senza verifica delle carenze di risorse interne alla Pa

di Michele Nico

“Nuovo intervento della magistratura contabile sugli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’ente pubblico sulla base dell’articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, che in via eccezionale consente il conferimento di funzioni dirigenziali a tempo determinato «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione».
In linea con i precedenti giurisprudenziali in materia, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la delibera n. 71/2018 interpreta in chiave restrittiva la facoltà per l’ente di utilizzare l’istituto per sopperire al fabbisogno di personale occorrente al funzionamento della Pa.”

QUI la delibera della Corte dei conti Lazio n. 71/2018