La p.a. lenta risponde due volte – La responsabilità è dirigenziale. Ma anche disciplinare

tratto da Italia Oggi del 27.08.2020
DECRETO SEMPLIFICAZIONI/ Per i provvedimenti adottati dopo il silenzio-assenso
La p.a. lenta risponde due volte – La responsabilità è dirigenziale. Ma anche disciplinare
di Luigi Oliveri
Adottare tardivamente un provvedimento amministrativo dopo la formazione del silenzio assenso non solo non è consentito, ma può determinare una serie di responsabilità, da quella dirigenziale a quella disciplinare.
Il decreto legge 76/2020 (dl semplificazioni, all’esame delle Camere per la conversione in legge) è tornato sulla questione ancora irrisolta del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, allo scopo di assicurare maggiore speditezza e certezza dell’azione amministrativa.
Il decreto semplificazioni vuole risolvere, in particolare, il problema della formazione tacita dei provvedimenti e della possibile adozione di provvedimenti espressi, ma adottati successivamente alla scadenza dei termini, che dà luogo appunto alla loro formazione implicita.
Per questa ragione, è stato introdotto nell’articolo 2 della legge 241/1990 il nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale «le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni».
Un provvedimento, quindi, adottato dopo la formazione del silenzio è inefficace, cioè privo della forza giuridica di modificare l’esito del silenzio assenso stesso, consistente nell’accoglimento dell’istanza o del consolidamento della dichiarazione certificata di inizio attività.
L’inerzia dell’amministrazione se da un lato giustifica la formazione tacita del provvedimento, dall’altro non tollera che si possa ledere l’affidamento del cittadino sulla formazione tacita di un provvedimento a sé favorevole, ammettendo una decisione tardiva. La pubblica amministrazione può intervenire solo allo scopo di annullare (ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990) il provvedimento o il titolo tacitamente formati, se rilevi e motivi violazioni di legge conseguenti.
La norma introdotta dal dl 76/2020 ha lo scopo di disincentivare le pubbliche amministrazioni a restare a guardare e lasciar trascorrere i termini. È un rafforzativo del precetto fondamentale contenuto nell’articolo 2, comma 1, della legge 241/1990: «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso».
Una misura organizzativa generale volta a indicare agli uffici di lasciar correre diffusamente i termini dei procedimenti si rivelerebbe una violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito.
Le pubbliche amministrazioni debbono essere consapevoli che la formazione tacita di titoli o il silenzio assenso sono un rimedio straordinario alla loro inerzia, finalizzato a non penalizzare il privato. E non debbono dimenticare che per quanto il titolo giuridico si formi egualmente, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, «la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».
Quindi, anche se il silenzio assenso scongiura il danno da ritardo, comunque non mette al riparo il dirigente e la struttura diretta dal dovere di rispondere della propria inerzia, che costituisce indice evidente di problemi di efficienza (da qui l’incidenza sulla valutazione individuale) e presupposto per avviare l’azione disciplinare, indispensabile se la formazione del titolo tacito sia frutto in particolare di una gestione disattenta e lassista, alla quale la riforma del dl 76/2020 non permette più di porre rimedio tardivamente.

Assunzioni, occhio alle sanzioni – Si rischia la nullità e il referto negativo della Corte conti

tratto da Italia Oggi del 21.08.2020
Illegittimo prevedere un ampliamento degli organici in violazione dei vincoli imposti
Assunzioni, occhio alle sanzioni – Si rischia la nullità e il referto negativo della Corte conti
di Luigi Oliveri
Il mancato rispetto dei vincoli alle capacità assunzionali comporta la soggezione al rischio di un referto negativo sulla gestione da parte della Corte dei conti e la progressiva riduzione delle assunzioni. Senza escludere possibili nullità delle assunzioni.
La combinazione delle previsioni contenute nell’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019 e del dm 17.3.2020 pone una serie di obblighi o divieti in tema di assunzioni, non accompagnati da sanzioni esplicitamente disposte. L’assenza di sanzioni è in generale un difetto delle norme che impongono vincoli, poiché manca la spinta a rispettarli.
I comuni hanno gradito poco il nuovo sistema di disciplina delle facoltà assunzionali che, fondato sulla sostenibilità della spesa di personale in base alle entrate, per molti implica una riduzione delle assunzioni rispetto al sistema del turn over. Non rilevando sanzioni espresse, alcuni enti locali prendono in seria considerazione la possibilità di assumere comunque anche oltre i vincoli disposti dalla normativa.
A ben vedere, però, le sanzioni ci sono. Pensiamo ad un comune appartenente alla prima fascia e, quindi, in grado di incrementare il rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale incremento non deve portarlo, però, ad andare oltre i valori soglia previsti dal dm 17.3.2020. Se, tuttavia, il comune sfora con assunzioni in più rispetto a quelle possibili, qual è la sanzione? È implicita: il comune passa dalla prima alla seconda fascia, alla quale appartengono i comuni il cui rapporto spesa/entrate sia superiore al valore soglia della prima fascia ed inferiore ai valori soglia della terza fascia.
Di conseguenza, il comune passato in seconda fascia non potrà più aumentare la spesa per assunzioni a tempo indeterminato e sarà soggetto al divieto di incrementare il valore del rapporto spesa di personale/entrate rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. Per tornare «virtuoso», quel comune dovrà ridurre la spesa di personale o incrementare le entrate.
Il comune di seconda fascia che violando il divieto visto prima si venga a trovare in terza fascia che conseguenze subisce? Quella di dover assicurare la riduzione annuale del rapporto spesa/entrate entro il 2025, in assenza della quale dal 2025 potrà assumere solo entro il 30% del turn over.
Il sistema contiene «disincentivi» a violare i suoi vincoli. Inoltre, laddove gli enti per rimediare al peggioramento del rapporto spesa di personale/entrate ritenessero di incrementare queste ultime, si espongono alla «sanzione» politica da parte dell’elettorato.
Per altro, l’ente che peggiora la propria situazione passando dalla prima alla seconda fascia o comunque non rispettando gli obblighi imposti agli enti della seconda e terza, vìola principi di gestione contabile, che dovrebbero essere precisati nel documento unico di programmazione.
Le conseguenze sono che i revisori dei conti dovrebbero negare il visto ad un Dup mirato a sforare i vincoli e a segnalare le assunzioni che peggiorano il rapporto spesa/entrate alla Corte dei conti.
Questa, in ogni caso, può valutare in sede di controllo sulla gestione il rispetto degli obiettivi di gestione connessi al personale ed esprimere un referto negativo inviato al consiglio, invitandolo ad adottare le azioni necessarie per rispettare i vincoli imposti dalla norma. Ed è evidente che a quel punto la reiterazione delle violazioni espone poi il comune ad azioni di responsabilità erariale.
Del resto, l’articolo 6 del dlgs 165/2001 dispone, al comma 2, che il piano triennale dei fabbisogni «indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente».
Dunque, prevedere un piano che vìoli i vincoli imposti dal sistema è un’ulteriore illegittimità. Che si presta ad una sanzione, in questo caso espressa, posta sempre dal medesimo articolo 6, comma 6: «Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale». In apparenza, la disposizione colpisce la mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni. Tuttavia, essa pare debba estendersi non solo al caso di assenza del piano, ma anche all’ipotesi di piano le cui previsioni vìolino i limiti alle facoltà assunzionali. Quindi, assunzioni in contrasto col nuovo sistema non sono da considerare del tutto al riparo da possibili rilievi di nullità.

Per la Consulta è legittima, nelle more dell’espletamento di concorsi per dirigenti, la previsione di incarichi non dirigenziali temporanei per il personale già in servizio

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui: da un lato, in attesa di espletare i concorsi pubblici per il reclutamento di dirigenti delle Agenzie fiscali, vengono istituite specifiche posizioni organizzative (POER) da affidare previa procedura selettiva a funzionari interni delle medesime Agenzie; dall’altro lato, con riguardo alle ridette procedure concorsuali da svolgere si prevede per i dipendenti delle Agenzie fiscali, qualora in possesso di determinati requisiti professionali e di esperienza, la possibilità di evitare le prove preselettive nonché di aspirare sino al 50% dei posti dirigenziali messi a concorso.

Ordinanzite, la grave malattia che flagella l’ordinamento giuridico

tratto da luigioliveri.blogspot.com
Ordinanzite, la grave malattia che flagella l’ordinamento giuridico.
Sei un sindaco o un presidente di regione chiamato ad applicare una certa norma, che però non condividi sul piano politico? Sei, da sindaco o presidente di regione, un pubblico ufficiale, tenuto in ogni caso ad applicare le leggi, come e più di qualsiasi altro cittadino? Vuoi, però, evidenziare, novello Antigone, l’ingiustizia della legge a te invisa, e perchè no, fare occhiolino all’elettorato?
Non c’è problema. La soluzione c’è e si chiama ordinanza. Con un’ordinanza qualsiasi sindaco o presidente di regione può fare da sè la propria regola, derogando e violando quella della legge non condivisa.
Il problema della competenza ad adottare l’ordinanza? Il problema dell’applicabilità stessa dell’ordinanza e dell’individuazione di chi dovrebbe attuarla? Basta che un dirigente, scelto ovviamente dal medesimo sindaco e dal medesimo presidente della regione, grazie allo spoil system, dica che comunque “si può fare” e l’ordinanza è pronta.
L’unità, la coerenza, la certezza dell’ordinamento giuridico, in assenza totale dell’anticorpo del controllo preventivo,  vanno in tilt. Trionfa l’ordinanzite, la malattia che, insieme con la regolamentite (l’iper produzione di regolamenti locali adottati spesso per stabilire l’opposto delle leggi), la contrattite (contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro, anch’essi volti ad introdurre regole che piacciono alla gente che piace, ma in contrasto con le norme), la risoluzionite (risoluzioni adottate da autorità varie, con soluzioni frequentemente volte a creare diritto e non a chiarirlo), la circolarite (come la risoluzionite), la Faqite (le risposte alle domande frequenti, poste spesso a ribaltare totalmente i significati delle norme), la tweetite (tweet che divengono fonti del diritto), rende l’ordinamento giuridico un groviera, un caos, una confusione assoluta. Incrementata, non di rado, da sedicenti “decreti semplificazione”, che aggiungono deroghe a deroghe, confusione a confusione, caos a caos.

Dadone si appella ai dirigenti: non rifiutiamo il lavoro agile, governiamolo

II lavoro agile non è l’eldorado dei fannulloni ma uno strumento in più per valorizzare chi merita. La ministra Dadone lo ripete ormai da mesi e i risultati dell’esperimento forzato legato al lockdown le danno ragione. La ministra punta ora a “cambiare ottica sul lavoro e improntarlo sul risultato”. Il che permette, molto più dei fantomatici controlli biometrici, di “stanare i cosiddetti fannulloni che negli anni sono stati al centro dell’attenzione di alcuni miei predecessori e dalla stampa”. “Fa più notizia un albero che cade di una foresta che cresce. Chi sbaglia – ha sottolineato Dadone – deve essere stanato e allontanato, ma i tanti che lavorano vanno valorizzati e lo smart working è molto utile per rendersi conto di chi lavora e produce. E consente di intervenire su chi fa poco, a casa come in ufficio. Se abbiamo più risultati nel settore pubblico, aumentano anche la competitività e gli investimenti delle imprese”. Da qui l’appello della ministra ai dirigenti pubblici: ” Non arrocchiamoci sulla paura del nuovo, continuiamo a sfruttare questa fase, da qui a fine anno, per capire come strutturare i Pola, i Piani organizzativi del lavoro agile: si possono prevedere ingressi alternati e front office distanziati con orari e su prenotazione. Ok ai reingressi, ma non stacchiamoci dallo strumento del lavoro agile. Non rifiutiamolo, governiamolo”.

In pensione a 61 anni: questa la proposta annunciata lunedì dal primo ministro danese. “Un diritto godersi hobby e famiglia”

“Dovresti poter smettere di lavorare prima di essere esausto”, ha detto il primo ministro. “La vita in pensione dovrebbe essere buona e in salute, il che significa avere diversi anni per passare il tempo a coltivare i propri interessi e stare con la propria famiglia. Dovrebbe essere un diritto”, ha detto.

La fine dello smart working al Comune di Milano? Una necessità per non rischiare di creare un deserto sociale ed economico in quartieri senza più dipendenti in pausa pranzo

Il più grande datore di lavoro della città, il Comune, richiama il maggior numero dei suoi quasi 15 mila impiegati in ufficio. Era stato lo stesso primo cittadino Beppe Sala a invitare, non senza polemiche, Milano a uscire “dalla grotta” dello smart working. Una necessità, pure per non rischiare di creare un deserto sociale ed economico in quartieri senza più dipendenti in pausa pranzo e in giro a vivere i luoghi di cultura. E, adesso, Palazzo Marino segna le tappe della ripresa di settembre con un piano di rientro al lavoro in presenza. Che, però, prevederà orari di ingresso più flessibili, con la possibilità di timbrare il cartellino fino alle 11 e di recuperare le eventuali ore mancanti pure al sabato. Un nuovo ritmo della città, che si trasforma in un invito alle grandi aziende private per arrivare davvero, dice l’assessora alle Politiche per il lavoro Cristina Tajani, “ad avere orari sempre meno collettivi e sempre più individuali o per gruppi”.

La Corte dei Conti boccia il governo sulla riforma della responsabilità per danno erariale

La Corte dei Conti si appresta a bacchettare il governo sulla norma contenuta nel decreto Semplificazioni che riforma la responsabilità degli amministratore in caso di danno erariale. Ne da notizia oggi Il Sole 24 Ore che anticipa parte dei contenuti della conferenza stampa che l’Associazione dei magistrati della Corte terrà lunedì prossimo. Sotto accusa c’è nello specifico l’articolo 21 del decreto che circoscrive le possibilità di perseguire sindaci e amministratori che diano il via libera a lavori pubblici che finiscono per produrre un danno per lo Stato. L’intento della norma è quello di rimuovere la cosiddetta “paura della firma”, ossia l’inazione degli amministratori dettata dal timore di venire successivamente perseguiti.

Fine dello smart working? Italiani preoccupati dal dover tornare in ufficio

Italiani fortemente preoccupati per un’eventuale fine dello smartworking. Sia dal punto di vista della sicurezza rispetto al Covid19, sia per le proprie condizioni finanziarie e di reddito. I dati sono stati resi noti da uno studio di Linkedin, la piattaforma-social network che mette in contatto l’offerta di lavoro con i professionisti e le persone in cerca di occupazione.

Progressione Economica Pubblico Impiego e valutazione esperienza professionale

Progressione Economica Pubblico Impiego e valutazione esperienza professionale: il parere della Corte di Cassazione.


La decisione sulla questione in esame è stata emessa con la Sentenza n.13622/2020.

In sintesi la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso presentato da un pubblico dipendente che chiedeva che voleva riconosciuta e ricongiunta l’anzianità di servizio maturata al di fuori dell’amministrazione che aveva bandito la selezione per le progressioni economiche.

Progressione Economica Pubblico Impiego e valutazione esperienza professionale

Già la Corte territoriale aveva ritenuto che nel comparto Stato, il parametro dell’anzianità – intesa come esperienza professionale acquisita – risulta meramente secondario. Prevale infatti la valutazione dei risultati professionali acquisiti e delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale.

La Cassazione conferma il corretto rilievo attribuito dalla Corte d’Appello alla regolamentazione del Comparto Stato. Questo in ragione della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, che si rinviene nel contratto collettivo del Comparto stesso, e del bando di selezione.

La disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, risulta strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato”, delegificata ed affidata alla contrattazione collettiva chiamata a disciplinare i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti “privatizzati” la quale, per quanto concerne le progressioni all’interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio dì selettività (art. 52, co. 1 bis del d.lgs. n. 165 del 2001).