Le nuove progressioni verticali

Quaderno Assunzioni dopo il D.L. 36

tratto da www.anci.it

1. La previsione ordinamentale
Lart. 3 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, conv. dalla legge n. 113/2021, reca “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”, che rivestono carattere ordinamentale, modificando le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001. La norma è dunque rivolta ad assicurare il rafforzamento della capacità funzionale delle PA non solo per lattuazione del PNRR ma in via sistematica.
Vale la pena ricordare che l’art. 24 della legge n. 150/2009, e smi., già così disponeva:
«1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni».
Dunque, il nuovo assetto delle progressioni verticali definito dal predetto art. 3 dovrebbe risultare un elemento in grado di definire il percorso di sviluppo della carriera del personale pubblico, incentrando il suo contributo, come anzi detto, sulla valorizzazione ed il riconoscimento del merito e delle professionalità acquisite “on the job”.
Lart. 52, c. 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal D.L. n. 80/2021, stabilisce come «le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti».
Le progressioni verticali possono quindi avvenire in funzione degli elementi richiamati dalla norma, rendendo quindi possibile la definizione di un percorso di sviluppo professionale per tutti i dipendenti pubblici: la norma assume, infatti, una valenza sistemica potendosi definire un possibile percorso di crescita professionale per ciascuno, corrispondentemente alle precipue esigenze dellEnte, che determini, per effetto riflesso, anche una riqualificazione (ove occorrente) dello stesso lavoro pubblico.
È infatti disposto che le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata allaccesso dallesterno possano essere attuate tramite procedura comparativa.
2. La procedura selettiva comparativa

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