Trattamento economico Dipendenti Pubblici su assenze per malattia da Covid

Tratto da lentepubblica.it

Una recente circolare interna del Ministero della Giustizia fornisce interessanti chiarimenti in merito al trattamento economico sulle assenze per malattia da Covid riservato ai Dipendenti Pubblici.


In merito alla problematica legata al trattamento economico alcuni Uffici giudiziari, a seguito della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 hanno chiesto se sia ancora applicabile la disciplina dettata dalla normativa precedente al decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52.

Scopriamone di più.

Trattamento economico Dipendenti Pubblici per assenze per malattia da Covid

Il Ministero della Giustizia, con la circolare interna allegata, richiamando testualmente un parere acquisito dal DFP (indubbiamente valido per tutte le pubbliche amministrazioni), ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.

“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

Il testo completo della circolare

Potete consultare qui il testo completo della circolare.


Decurtazione assenze per malattia da Covid-19. La Funzione Pubblica su richiesta del Cobas/Codir rivede il proprio orientamento. Le assenze per malattia da Covid-19 non sono soggette a decurtazione


Bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto, non è esente IRPEF e fa reddito

Il bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto non riconosciuti nel corso dell’emergenza Covid-19 non è esente IRPEF, e non rientrando tra le forme di welfare agevolate concorre quindi alla formazione del reddito del lavoratore. I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 377 del 14 luglio 2022.

Bando Programma Assistenziale anno 2022

Ecco il Bando Programma Assistenziale anno 2022 per il personale dell’Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei loro familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di assegni integrativi.

MODULISTICA

Modello A1 – Sussidio orfani maggiorenni

Modello A2 Sussidio orfani

Modello A3 Sussidio orfani

Modello B Borse di studio

Modello C Assegno di natalità

modello D assegno di nuzialità

modello E assegno di lutto

DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Illegittimo negare i premi a chi fruisce della legge 104

Un imprenditore potrebbe domandarsi: ha senso che io paghi un premio di produzione a chi è assente perché fruisce dei permessi della «104»? Se uno pensa al senso di una gratifica di questo tipo, immagina che lo meriti chi grazie al suo effettivo lavoro contribuisce a migliorare l’andamento economico di un’azienda. Chi, invece, non ha potuto dare il suo contributo perché legittimamente impegnato altrove, perché dovrebbe ottenere lo stesso riconoscimento di chi non è mancato un solo giorno dall’ufficio? Insomma: beneficiando dei permessi della legge 104, si ha diritto ai premi di risultato?

Invece, la sentenza dei giudici piemontesi [1] dice il contrario, cioè: ai fini dell’erogazione della gratifica, le assenze per la fruizione dei permessi 104 sono da considerare alla pari delle presenze in ufficio. Significa che anche chi utilizza questo tipo di congedo ha diritto al premio di risultato, anzi: non riconoscerlo comporterebbe una discriminazione basata sulla disabilità.

Con la sentenza 212/2022, depositata il 14 giugno, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato discriminatoria la condotta di una società che non ha considerato i permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 come equivalenti alla presenza in servizio ai fini della determinazione del premio di risultato, condannandola al pagamento delle relative differenze retributive. I lavoratori ricorrenti avevano chiesto che i permessi 104 fossero considerati, nel premio di risultato, al pari della presenza in servizio.

Nuova bocciatura per l’Ars, Roma impugna pure la legge sulla dieta mediterranea mentre sono finite sotto la lente di ingrandimento decine di norme della Finanziaria approvata a metà maggio compresa l’assunzione di amministrativi e tecnici presi per il Covid

Non c’è pace per l’Assemblea regionale siciliana. Nell’annus horribilis delle decine di norme bocciate da Roma, persino quella approvata lo scorso aprile che puntava a promuovere la dieta mediterranea ha ricevuto lo stop da Palazzo Chigi mentre sono finite sotto la lente di ingrandimento decine di norme della Finanziaria approvata a metà maggio. E fra quelli che con maggiori probabilità saranno impugnati c’è anche l’articolo che ha previsto la stabilizzazione dei 3 mila amministrativi e tecnici assunti nel 2020 nei pool nati per il contrasto al Covid.

 

La revoca anticipata della Posizione Organizzativa per intervenuti mutamenti organizzativi non necessita del contraddittorio con il dipendente interessato

Dal sito NeoPA.it un articolo di Luca Di Donna
Vero è che l’articolo 9, comma quattro, del CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI del 31 marzo 1999 (che reca una formulazione pressoché identica a quella del più recente art. 14, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 N.d.R.) prevede la procedura in contraddittorio per la revoca anticipata dell’incarico «di cui al comma 3» e che il predetto comma tre si riferisce congiuntamente alla revoca anticipata «in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi».

Tuttavia, la disposizione contenuta nell’ultima parte del comma quattro va letta congiuntamente alle precedenti proposizioni dello stesso comma, relative alla valutazione annuale dei risultati dell’attività svolta dai dipendenti cui sia attribuito un incarico di posizione organizzativa.

In particolare, il comma quattro dispone che la valutazione dei risultati, regolata da criteri e procedure predeterminati dall’ente, se positiva, dà titolo anche alla corresponsione della retribuzione di risultato; se non-positiva deve essere preceduta dal contraddittorio con il dipendente interessato. L’ultima parte della stessa disposizione si riferisce chiaramente ad una terza eventualità ― ovvero l’accertamento «specifico» di risultati negativi ― che, a norma del precedente comma tre, determina anche la revoca anticipata della posizione organizzativa e si limita a prevedere che anche in questo caso la valutazione deve essere preceduta dal contraddittorio con il dipendente interessato.

Resta invece fuori dalla previsione del comma quattro l’ipotesi di sopravvenuti mutamenti organizzativi, che non ha alcuna attinenza con la procedura di valutazione annuale né con la ratio, di partecipazione e di garanzia del dipendente, sottesa all’obbligo del contraddittorio.

In conclusione, l’articolo 9, comma quattro, del CCNL 31 marzo 1999 REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI prevede l’obbligo del previo contraddittorio con l’interessato per la sola ipotesi di revoca anticipata dell’incarico di posizione organizzativa in conseguenza dello specifico accertamento di risultati negativi e non anche in caso di revoca per intervenuti mutamenti organizzativi, come correttamente affermato nella sentenza impugnata.

Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Cassazione nella recente sentenza n. 21930 dell’11 luglio 2022.

COMUNICATO STAMPA REGIONE, NUOVO STOP ALL’ARAN SICILIA PER IL RINNOVO DEL CCRL DEI DIPENDENTI. COBAS-CODIR, SADIRS E SIAD-CSA-CISAL: L’ARS POTREBBE SCIOGLIERE IL NODO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DIGNITOSO

PALERMO, 13 luglio 2022
Nella trattativa all’ARAN Sicilia non intravediamo ancora la possibilità di un dignitoso rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro, sia in termini economici che giuridici
che per l’improcrastinabile riclassificazione e riqualificazione del personale.” Lo dicono le segreterie regionali dei sindacati Cobas-Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal che rappresentano il 60% delle forze sindacali al tavolo.
Dario Matranga e Marcello Minio del Cobas-Codir, Fulvio Pantano del Sadirs, Angelo Lo Curto e Giuseppe Badagliacca del Siad-Csa-Cisal precisano: “Per questo motivo abbiamo chiesto, oggi all’ARAN Sicilia, di attendere l’esito della convocazione che abbiamo chiesto ieri alla Commissione Bilancio dell’ARS per un intervento legislativo – nell’ambito del DDL “Modifiche alle leggi regionali n. 13 e n. 14 del 25 maggio 2022 e variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024” – che dovrebbe essere approvato entro fine mese.”
“La richiesta dei sindacati autonomi – sottolineano Cobas/Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal – non prevede nuove risorse rispetto a quelle già stanziate: si chiede, ragionevolmente e razionalmente, però, di consentire che, nella Legge di assestamento di bilancio di prossima approvazione, sia prevista una specifica norma che consenta all’Aran Sicilia e alle Organizzazioni Sindacali di utilizzare interamente le risorse già stanziate dal Governo regionale e presenti nel capitolo di bilancio 212017; tali risorse – precisano le segreterie regionali dei sindacati autonomi – oltre che per rinnovare il CCRL 2019-2021 del personale del Comparto non dirigenziale, devono essere rese fruibili anche per la realizzazione del nuovo ordinamento professionale e della riclassificazione di tutto il personale regionale.
Anche per questo abbiamo chiesto alla Commissione Bilancio dell’ARS di convocare nella stessa seduta il governo regionale e l’ARAN”.
“Ci spiace dovere assistere, invece, a prese di posizione dei sindacati confederali contro chi vuole solo salvaguardare il reale potere d’acquisto dei lavoratori regionali rivendicando un risultato simile a quello che a livello nazionale i dipendenti ministeriali (cui lo stesso governo regionale ha deciso di equiparare i dipendenti regionali) hanno iniziato a conseguire con gli aumenti ope legis del dicembre scorso con le nuove indennità di amministrazione e che verranno, adesso, implementate dagli aumenti contrattuali; per non tacere del fatto che a livello ministeriale anche la riclassificazione e riqualificazione del personale sta per essere varata.”
“La proposta del governo regionale, peraltro frammentaria e incompleta, invece, – concludono le segreterie regionali dei sindacati autonomi – non solo non contiene alcun miglioramento del modello organizzativo e dell’asset del personale, non consentendo in modo virtuoso l’utilizzo pieno delle somme già stanziate in bilancio, ma in realtà non prevede neanche una benché minima proposta di nuovo ordinamento professionale e riclassificazione”.

Richiesta audizione sul DDL “Modifiche alle leggi regionali n. 13 e n. 14 del 25 maggio 2022 e variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024” – Interventi per consentire il Rinnovo del CCRL 2019-2021 del personale del Comparto ed il nuovo Ordinamento Professionale

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che gli scriventi Sindacati che rappresentano oltre il 60%  dei dipendenti della Regione Siciliana non possono sottoscrivere il Contratto indicato in oggetto, perché l’Aran Sicilia non è stata autorizzata ad utilizzare i residui che si realizzeranno sul capitolo 212017, in uscita sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022/2024 destinati al rinnovo del Contratto di lavoro, per realizzare anche il nuovo ordinamento professionale del personale regionale e migliorare quindi l’azione amministrativa della Regione siciliana.
Al riguardo, si deve evidenziare che il riordino dellordinamento professionale e della valorizzazione del personale in servizio nell’ambito del rinnovo del Contratto in questione è stato previsto dal decreto legge 80/2021, convertito in legge 113/2021, il quale riconoscendo che il lavoro nella pubblica amministrazione è cambiato e che le competenze organizzative, professionali e tecniche richieste non sono più quelle introdotte ai tempi della privatizzazione del rapporto del pubblico impiego, ha codificato l’indifferibile necessità di procedere con il contratto in discussione al riconoscimento delle professionalità presenti, superando anni di sfruttamento, sia per valorizzare i dipendenti in servizio e le loro aspettative di crescita professionale, sia per soddisfare le nuove esigenze della Regione Siciliana legate alla piena realizzazione del PNRR
Orbene, le scriventi OO.SS., che hanno a cuore sia la riqualificazione della spesa regionale che il benessere professionale dei dipendenti regionali, chiedono alle SS.LL. di intervenire per attuare tale progetto che può essere realizzato anche non aggiungendo nuove risorse rispetto a quelle già stanziate: si chiede di consentire che, nella Legge di assestamento di bilancio di prossima approvazione, sia prevista una specifica norma che consenta all’Aran Sicilia e alle Organizzazioni Sindacali di utilizzare interamente le risorse già stanziate dal Governo regionale e presenti nel capitolo di bilancio 212017; tali risorse, oltre che per rinnovare il CCRL 2019-2021 del personale del Comparto non dirigenziale, devono essere rese fruibili anche per la realizzazione del nuovo ordinamento professionale del personale regionale.
Conseguentemente, al fine di chiarire meglio tutti gli aspetti progettuali gli scriventi Sindacati COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD CSA CISAL, chiedono di essere auditi, unitamente all’Aran Sicilia, all’On. Assessore della Funzione pubblica e del Personale e alle altre Organizzazioni sindacali minoritarie, nel corso dei lavori di approvazione della legge di assestamento, per raggiungere, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l’obiettivo comune di migliorare la capacità amministrativa e l’efficienza dei servizi da rendere ai cittadini, tendendo alla piena utilizzazione delle risorse nazionali e comunitarie e soddisfacendo il giusto diritto alla riclassificazione e riqualificazione di tutti i dipendenti mortificati da anni di sfruttamento nelle mansioni superiori, non adeguatamente retribuite.
In ultimo, si evidenzia che a livello nazionale si è provveduto ope legis (vedi ad esempio Guri serie generale 59 dell’11-3-2022, Tab 1) agli incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale in servizio. Tale provvedimento è stato realizzato senza alcun gravame sulle risorse destinate agli aumenti contrattuali o sulle risorse per le progressioni verticali.
Nell’attesa della convocazione, si inviano distinti saluti.

Statali, la svolta del merito I più capaci fanno carriera

La persona giusta al posto giusto. Questa è, in qualche modo, la nuova Pubblica amministrazione immaginata nelle «Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche», appena emanate dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, di concerto con quello dell’Economia Daniele Franco. Nelle 37 pagine del provvedimento appena firmato, viene disegnata una piccola rivoluzione del personale che compone la macchina burocratica italiana. «La definizione dei nuovi profili professionali – spiega al Messaggera Brunetta – è un punto qualificante della riforma della Pubblica amministrazione. Di fatto, superiamo ogni automatismo nel turnover: le nuove assunzioni – prosegue il ministro non saranno effettuate guardando al passato, ossia sostituendo la vecchia figura con una identica, ma guardando al futuro, alle nuove competenze che devono sostenere la trasformazione della Pa prevista dal Pnrr. Un processo che si tradurrà in una progressiva riduzione delle figure amministrative aspecifiche a favore, ad esempio, di esperti del digitale, di c-procurement, di transizione verde, di project management. Questo percorso», dice ancora Brunetta, «si realizzerà nei piani dei fabbisogni non soltanto con il nuovo orientamento alle competenze delle procedure di reclutamento, ma anche con la formazione degli attuali dipendenti, come già sta avvenendo. L’innovazione attraverso le persone: è questa la rivoluzione in corso». Insomma, meno figure amministrative generiche, più persone dotate di nuove competenze.


Più merito per assunzioni, scatti e carriere. Ecco le nuove linee guida per la Pa