Retribuzione individuale di anzianità (RIA). Chiarimenti in merito alla sentenza della Corte Costituzionale 4/2024. Collegamento con la normativa della Regione Siciliana
Riepiloghiamo
A livello statale
Con il DPR n. 44/90 (art. 9, commi 4 e 5) sono stati definiti gli importi e i requisiti per i cosiddetti scatti di anzianità (RIA). In sostanza per poter concorrere a tali importi era necessario soddisfare un requisito molto importante: alla data dell’1/1/1990 l’esperienza maturata doveva essere di almeno 5 anni.
Il problema sorge quando con il DL n.384 del 1992 l’allora governo Amato ha prorogato i contenuti del Dpr n.44 del 1990 anche per il triennio che va dal 1991 al 1993. Secondo l’interpretazione dell’amministrazione, infatti, la proroga non riguarda gli scatti di anzianità.
Per neutralizzare i ricorsi lo Stato intervenne approvando una norma di interpretazione del citato D.L. n.384/92 con cui veniva indicata chiaramente la scadenza entro cui bisognava aver maturato la suddetta anzianità di servizio: come spiegato dalla legge n.388 del 2000 (finanziaria 2001), la proroga va intesa per tutte le disposizioni del Dpr 44/1990 eccetto che per gli scatti di anzianità.
La sentenza della Corte Costituzionale n.4/24 ha ritenuto incostituzionale l’art. 51 comma 3 della L. 388/200 ripristinando, di fatto, il diritto dei dipendenti pubblici a percepire la RIA maturata fino 31 dicembre 1992.
A livello regionale
I dipendenti regionali hanno un sistema analogo di retribuzione di anzianità: la legge regionale n.11/88 e legge regionale n.19/91, stante la competenza esclusiva della Regione Sicilia in materia di trattamento giuridico ed economico del proprio personale.
L’art. 5 comma 3 della legge regionale n. 11/1988 non parla di un’anzianità di almeno 5 anni ma parla di biennio successivo all’approvazione della legge.
Successivamente l’Amministrazione Regionale, nell’errata convinzione che la questione potesse trovare adeguata soluzione in sede legislativa o contrattuale non diede seguito all’applicazione dell’ulteriore scatto relativamente al secondo biennio 1° luglio 1990 – 1° luglio 1992.
Il seguito è poi noto. Essendo intervenuta la norma a livello nazionale (ora dichiarata incostituzionale) che ha bloccato la RIA fissando al 1990 la maturazione dei requisiti di anzianità, suddetta data si è ritenuto dovesse essere applicata anche ai dipendenti dell’Amministrazione regionale e lo scatto successivo non è stato attribuito (vedi parere Ufficio Legislativo e Legale).
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