Retribuzione individuale di anzianità (RIA). Chiarimenti in merito alla sentenza della Corte Costituzionale 4/2024. Collegamento con la normativa della Regione Siciliana

Riepiloghiamo

A livello statale

Con il DPR n. 44/90 (art. 9, commi 4 e 5) sono stati definiti gli importi e i requisiti per i cosiddetti scatti di anzianità (RIA). In sostanza per poter concorrere a tali importi era necessario soddisfare un requisito molto importante: alla data dell’1/1/1990 l’esperienza maturata doveva essere di almeno 5 anni.

DPR n. 44/1990 commi 4 e 5

Il problema sorge quando con il DL n.384 del 1992 l’allora governo Amato ha prorogato i contenuti del Dpr n.44 del 1990 anche per il triennio che va dal 1991 al 1993. Secondo l’interpretazione dell’amministrazione, infatti, la proroga non riguarda gli scatti di anzianità.

D.L. n. 384/1992 art. 7 comma 1

Per neutralizzare i ricorsi lo Stato intervenne approvando una norma di interpretazione del citato D.L. n.384/92 con cui veniva indicata chiaramente la scadenza entro cui bisognava aver maturato la suddetta anzianità di servizio: come spiegato dalla legge n.388 del 2000 (finanziaria 2001), la proroga va intesa per tutte le disposizioni del Dpr 44/1990 eccetto che per gli scatti di anzianità.

Legge n. 388/2000 art. 51 comma 3

La sentenza della Corte Costituzionale n.4/24 ha ritenuto incostituzionale l’art. 51 comma 3 della L. 388/200 ripristinando, di fatto, il diritto dei dipendenti pubblici a percepire la RIA maturata fino 31 dicembre 1992.

A livello regionale

I dipendenti regionali hanno un sistema analogo di retribuzione di anzianità: la legge regionale n.11/88 e legge regionale n.19/91, stante la competenza esclusiva della Regione Sicilia in materia di trattamento giuridico ed economico del proprio personale.

L’art. 5 comma 3 della legge regionale n. 11/1988 non parla di un’anzianità di almeno 5 anni ma parla di biennio successivo all’approvazione della legge.

Legge regionale n. 11/88 art. 5 comma 3

Successivamente l’Amministrazione Regionale, nell’errata convinzione che la questione potesse trovare adeguata soluzione in sede legislativa o contrattuale non diede seguito all’applicazione dell’ulteriore scatto relativamente al secondo biennio 1° luglio 1990 – 1° luglio 1992.

Il seguito è poi noto. Essendo intervenuta la norma a livello nazionale (ora dichiarata incostituzionale) che ha bloccato la RIA fissando al 1990 la maturazione dei requisiti di anzianità, suddetta data si è ritenuto dovesse essere applicata anche ai dipendenti dell’Amministrazione regionale e lo scatto successivo non è stato attribuito (vedi parere Ufficio Legislativo e Legale).


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