Art. 51
Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento
della Pubblica Amministrazione
Mobilità 50 km
13. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità nel pubblico impiego, nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all’interno dell’Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.
Decurtazione malattia
17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.
Permessi retribuiti e congedi parentali
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.
19. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.
20. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.
Rinnovi contrattuali
24. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente: “9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all’indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.
Art. 53
Armonizzazione del sistema pensionistico regionale a quello statale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale a quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 2 è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.
2. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l’ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.
3. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dall’1 gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4. Il regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dall’1 gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è esteso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell’entrata in vigore dell’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
5. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 54
Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza
1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 7 del presente articolo, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 percento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell’ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
2. I dipendenti dell’Amministrazione regionale che, dalla data di pubblicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.
3. Ai dipendenti regionali collocati in quiescenza ai sensi del comma precedente sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.
4. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione siciliana, i dipendenti che, nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 2.
5. Ai dipendenti regionali collocati in quiescenza ai sensi del comma 4 sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 7 del presente articolo, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 percento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l’ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.
6. L’amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l’obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti. 7. All’articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 le parole “alla retribuzione ultima in godimento” sono sostituite dalle parole “la media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni”.
7. All’articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 le parole “alla retribuzione ultima in godimento” sono sostituite dalle parole “la media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni”.
8. Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati.
9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 55
Sistema informativo regionale
1. L’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e per l’attività informatica della Regione e delle Pubbliche amministrazioni regionali, istituto nell’ambito dell’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con l’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, ai sensi del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dall’entrata in vigore della presente legge, è trasferito, unitamente al personale in servizio presso lo stesso, all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
2. Il personale dell’Amministrazione regionale con specifiche competenze informatiche in servizio presso gli assessorati regionali, è assegnato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e per l’attività informatica della Regione e delle Pubbliche amministrazioni regionali. Le strutture intermedie dei dipartimenti regionali che svolgono competenze informatiche e/o di gestione di centri di elaborazione dati dei singoli assessorati sono soppresse.
3. Al fine di provvedere alla sostituzione del personale a tempo determinato impiegato dalla società in house Sicilia e-Servizi, i dipendenti regionali in possesso di specifiche competenze tecnico-informatiche, correlate alle attività della società, già assegnati all’Ufficio di cui al comma 1, possono essere utilizzati in assegnazione temporanea, ai sensi dei vigenti contratti collettivi regionali di lavoro, dalla società in house Sicilia e-Servizi, in base al fabbisogno dalla stessa rilevato.
4. Al comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole “Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica” sono sostituite dalle parole “Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità”.
5. Alla lettera g) del comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole “Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento di sistemi informativi”. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale: coordinamento di sistemi informativi”, sono soppresse.
6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l’attuazione del presente articolo.