Le Regioni non possono legiferare in termini di stabilizzazioni e accesso al pubblico impiego: lo ribadisce (per l’ennesima volta) la Corte Costituzionale

Di Jastrow (Opera propria) [Public domain], attraverso Wikimedia CommonsLa Corte ha riconosciuto come principi di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 148 e n. 139 del 2012; con la sentenza n. 18 del 2013 era già stata dichiarata l’illegittimità di disposizioni della stessa Regione Calabria in materia di stabilizzazione di personale precario del servizio sanitario).