Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza n. 01195/2020 sulla vicedirigenza. Interessante il percorso argomentativo della sentenza sulla riclassificazione e sul percorso di valorizzazione del personale

Il ricorso proposto da alcuni funzionari di cat. D della Regione siciliana per la mancata istituzione della vicedirigenza è stato respinto ed esclusa anche l’astratta sussistenza di un danno risarcibile.

A parte questa notizia, ciò che è particolarmente interessante è il percorso argomentativo della sentenza sulla riclassificazione e sul percorso di valorizzazione del personale regionale.

(…….) in sede di chiarimenti – si legge nella sentenza – l’amministrazione regionale ha convincentemente esposto le ragioni per le quali il “percorso di valorizzazione” si è tanto prolungato (fino all’anno 2015 a causa dei blocchi dei rinnovi contrattuali; nel 2017 a causa dell’insufficienza dell’assegnazione delle risorse). Solo nel 2018 l’amministrazione ha potuto, sulla base delle risorse economiche disponibili, dare le direttive che l’Aran avrebbe dovuto seguire in sede di rinnovo contrattuale, ove è stato, infine, previsto lo studio di una riclassificazione, che in sostanza dovrebbe comportare una riforma dell’ordinamento del personale.

In particolare, l’art.16 del CCRL prevede la costituzione di una commissione di studio che dovrebbe valutare la possibilità di pervenire a diversi modelli di classificazione del personale idonei a valorizzarne la professionalità. Dalla relazione dell’amministrazione regionale si evince che la commissione non ha completato lo studio; ARAN Sicilia ha già consegnato al tavolo paritetico la sua proposta.

L’ARAN propone di modificare l’ordinamento del personale regionale in conformità a quello statale, istituendo 3 aree dove il personale in servizio confluisce sulla base di titoli di studio e competenze professionali (nell’area di supporto confluirebbe il personale di attuale ctg A e B; nell’area operativa, quello di ctg C; nell’area funzionale, D).

All’interno di queste aree il personale sarebbe ripartito in 4 profili professionali. Il sistema prevede l’invarianza finanziaria: il personale confluisce con il trattamento economico in godimento al 31.12.2018, salve le progressioni orizzontali ex art.22 CCRL, che comunque già sono operative.

Poi ARAN suggerisce di applicare un nuovo istituto, previsto dall’art.22 comma 15 del d.lvo 75/2017, il quale prevede la facoltà per le amministrazioni, a partire dal triennio 2020/2022, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare procedure selettive riservate alle stesse nei limiti del 30% del fabbisogno assunzionale.