Provvedimenti di annullamento in autotutela dei pensionamenti “quota 100” e articolo 52, comma 5, l. r. 9/15 – Chi sono gli interessati…

Oggi ho ricevuto innumerevoli messaggi e telefonate da parte di tanti ex colleghi preoccupati di essere tra i possibili destinatari dei provvedimenti.

Nel confermare quanto anticipato nell’articolo precedente per “quota 100”, la precisazione riguarda coloro che sono andati in pensione ai sensi dell’articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Come è noto il decreto del MEF del 5 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017, ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità sono incrementati di ulteriori 5 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 – comma 12 bis – del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e, di conseguenza, anche il valore della quota prevista per i prepensionamenti ai sensi della L.R. 9/15 risulta incrementata.

L’art. 7 comma 2 della L.R. 14/19 – dichiarato incostituzionale – aveva stabilito che i dipendenti di cui all’art. 52, comma 5, della L.R. 9/15 maturavano i requisiti di pensione senza gli incrementi della speranza di vita e conseguivano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei medesimi requisiti.

I destinatari dei provvedimenti, in sostanza, sono coloro che sono andati in pensione dal 1° gennaio 2019 senza avere maturato quota 98 con due requisiti minimi: 62 anni di età 35 di contributi.

Il rientro è comunque limitato al tempo necessario al completamento del periodo mancante (più o meno 2 mesi salvo qualche caso limite).

Non sono interessati da alcun provvedimento coloro che sono andati in quiescenza antecedentemente al 2019, coloro che sono andati con 40 anni di contribuzione.