Licenziamento per persistente insufficiente rendimento

La Corte di cassazione lavoro, con la sentenza n. 11635/ 2021, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un pubblico dipendente per accertati e reiterati comportamenti, nel biennio, idonei a concretizzare una grave insufficienza produttiva, per presenza discontinua, comportamento negligente e inosservanza degli obblighi di servizio. Nella fattispecie è corretto procedere alla contestazione disciplinare quando i fatti (nello specifico, anche assenze dal servizio) arrivano a denotare una significativa compromissione del rapporto fiduciario, non trattandosi di valutare una sommatoria di singole infrazioni, ma piuttosto un comportamento complessivo incompatibile con il mantenimento del rapporto di lavoro.