Concorsi pubblici, si cambia: titoli ed esperienze peseranno di meno. Corrette le norme Brunetta dalla commissione Affari costituzionali del Senato

Cambio di rotta sulle nuove regole per i concorsi pubblici che il ministro Renato Brunetta propone. Al momento di stilare le graduatorie, i titoli e le esperienze peseranno di meno. La novità dovrebbe favorire i giovani meritevoli che non possono vantare titoli ed esperienze particolari.

Il metodo della preselezione per titoli potrà essere utilizzato solo per profili tecnici e non amministrativi, e solo per qualifiche di elevata specializzazione, per individuare competenze specifiche in campo tecnico sulle quale i titoli possono realmente rappresentare una differenza.

L.r. 15 aprile 2021, n. 9, art. 18 comma 1 e 2 (c.d. quota 100). Circolare

Circolare della Funzione Pubblica su “quota 100”.

La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’Amministrazione con un preavviso di sei mesi.

I dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 21 aprile 2021 (data di entrata in vigore della l.r. 9/2021) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1 novembre 2021.

I dipendenti che matureranno o hanno maturato i prescritti requisiti dal 22 aprile 2021, giorno successivo all’entrata in vigore della legge in argomento, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1 novembre 2021.


Per comodità ecco il riferimento normativo statale (Art. 14 comma 6 DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4. Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni).

“Tenuto conto della specificita’ del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuita’ e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.