Formazione Peo 2020-2021

Nel far seguito ai due accordi sottoscritti il 14/10/2021 tra L’amministrazione Regionale rappresentata dall’ARAN Sicilia e le OO.SS. per la progressione economica orizzontale, si comunica che sono stati pubblicati i manuali formativi al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/progressione-economica-orizzontale-2020
I manuali contengono rispettivamente 300 quiz per le categorie A) e B), 670 quiz per la categoria C), [oltre al volume contenente le quattro risposte corrette riformulate per “errata corrige”] e 716 quiz per la categoria D) e dagli stessi saranno estratte le 30 domande a risposta multipla per sostenere la prova d’esame finale.
I manuali sono disponibili per la consultazione e la prevista fase di studio che dovrà completarsi entro il 27 aprile p.v..
Sulla stessa pagina sarà successivamente reso disponibile il link per iscriversi alla piattaformra, messa a disposizione dal FormezPA, ed eseguire i test di funzionamento del sistema preliminare allo svolgimento della prova d’esame individuale, nonché le modalità di esecuzione della stessa.

https://benedettomineo.altervista.org/wp-content/uploads/2022/04/Peo.pdf

Informativa Peo annualità 2020 e 2021. Progressione Economica Orizzontale (PEO) Annualità 2020 e 2021. Procedura, scadenze e date da ricordare

Ecco una sintesi del contenuto dell’informativa sindacale relativa alla Progressione Economica Orizzontale Annualità 2020 e 2021.

(Informativa sindacale ex art. 4 CCRL comparto non dirigenziale 2016 — 2018)

Le due procedure si svolgeranno in modalità distinte e consequenziali e, comunque, la PEO 2021 non potrà avere in ogni caso decorrenza economica anteriore alla data di approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto alla PEO 2020.

Entrambi gli accordi prevedono che l’Amministrazione utilizzi per la formazione in via prioritaria il materiale formativo già predisposto e divulgato in occasione della procedura per il conferimento delle PEO per l’anno 2019. Tale materiale e gia disponibile sul sito del Dipartimento al link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/progressione-economica-orizzontale-2020.

Per economicità dell’azione amministrativa, i test finali successivi alla formazione si svolgeranno in unica sessione valida per la partecipazione ad entrambe le procedure selettive. Ai test saranno ammessi gli aventi titolo ad entrambe le procedure, fermo restando il possesso dei requisiti previsto da ciascuno dei due accordi per I’attribuzione delle progressioni. Il punteggio conseguito in tale sessione sarà quindi utilizzabile sia per la formazione delle graduatorie finali della PEO 2020 che per quella della PEO 2021.

La procedura per l’esecuzione dei test avverrà con le modalita impiegate per la PEO 2019 utilizzando la stessa piattafonna infornatica.

Percorso formativo con esame finale

Per la realizzazione delle attività formative, come già è avvenuto per la PEO 2019, ci si avvarrà del FORMEZ, utilizzando una convenzione gia in essere.

Il percorso formativo inizierà utilizzando gli stessi manuali predisposti per la PEO 2019 contenenti gli argomenti delle materie oggetto di formazione ed una serie di quesiti a risposta multipla.

Si provvederà a comunicare a tutti i dipendenti aventi titolo alla partecipazione alla PEO, che i manuali sono gia disponibili al sopracitato link.

A partire dal 28 aprile 2022 sarà possibile registrarsi sull’apposita piattaforma, che consentire anche di effettuare le simulazioni di prova.

A partire dalle ore 10.00 del giorno 10 maggio e fino alle ore 23.59 del 29 maggio 2022 sarà possibile effettuare le prove di esame, che potranno essere svolte anche da casa, con un personal computer collegato alla rete e dotato di webcam al fine di consentire l’identificazione dei partecipanti e verificare it regolare svolgimento delle prove.

Saranno invitati tutti i Dirigenti a rendere disponibili presso gli Uffici delle postazioni attrezzate per l’effettuazione in sicurezza delle prove. II sistema, nel caso di rilevamento di irregolarità nel corso dello svolgimento della prova, ne sospenderà l’esecuzione e, nei casi più gravi, determinerà, comunicandola con apposito avviso all’interessato, l’invalidazione della prova medesima. Solo in tali casi, o nei casi di comprovato malfunzionamento, sarà possibile ripetere il test per un’ulteriore volta e comunque entro i termini di scadenza sopra indicati. Si consiglia pertanto di non aspettare gli ultimi giorni per registrarsi alla piattaforma e sostenere la prova.

Solo nel caso in cui il dipendente dimostri di essere stato assolutamente impossibilitato a collegarsi per l’intero periodo in cui la piattaforma sarà accessibile, potrà essere consentito di eseguire la prova d’esame in altra data. A tal fine saranno fissate e rese note due giornate entro it termine del 7 giugno. Completato il test il dipendente ricevera l’esito con il punteggio conseguito.

I dati relativi agli esiti delle prove d’esame saranno quindi restituiti all’Amministrazione che li utilizzera per la formazione delle graduatorie.

Ai dipendenti con disability visiva, aventi diritto alla PEO 2020 o 2021 sarà distribuito a richiesta il manuale in versione Large Print, in Braille o audio, per consentire a ciascuno la fase di studio dei contenuti in maniera autonoma; successivamente sarà svolto un apposito corso di fornazione, entro il 18 maggio, con simulazione delle prove d’esame, che preparerà i predetti dipendenti [n.90 comparto regione e n. 8 Corpo Forestale] allo svolgimento della fase successiva che prevede la registrazione alla piattafonna, con eventuale assistenza da parte di un tutor, e l’effettuazione on-line della prova d’esame [entro il 29 maggio ed eventuate recupero entro il 7 giugno].

I punteggi conseguiti saranno validi anche per la PEO 2021.

La partecipazione al percorso formativo e obbligatoria.

Bando per la partecipazione alla PEO 2020

Il bando per l’attribuzione PEO 2020 sarà pubblicato nel più breve tempo possibile per consentire la presentazione delle istanze e la formazione delle graduatorie provvisoria e definitiva in tempo utile per poter attivare entro il corrente anno anche le procedure per l’attribuzione della PEO 2021 e sarà emanato in parallelo allo svolgimento dell’attività fonnativa. In esso saranno indicati i termini per la presentazione delle istanze.

Si ribadisce che se non saranno concluse tutte le procedure con l’attribuzione della PEO 2020 non sarà possibile attivare quella del 2021, la cui decorrenza non potrà essere che successiva alla definizione della graduatoria della PEO 2020 e che pertanto non saranno disposte, in ogni caso, proroghe e/o riaperture dei termini.

II bando conterrà tutte le indicazioni sugli aventi diritto, sui contingenti del personale distinti per categoric e posizione economica, i requisiti per partecipare, i casi di esclusione, i quattro criteri selettivi (esperienza professionale maturata, titoli di studio, formazione certificata da esame finale, risultanze della valutazione della performance individuale net triennio precedente e cioe 2017 -2019 per la PEO 2020 e 2018-2020 per la PEO 2021).

Destinatari e numeri posizioni

L’accordo relativo alla PEO 2020 individua negli aventi diritto a partecipare alla PEO 2020 tutti i dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato che alla data del 1 gennaio 2020 abbiano maturato un’anzianità di servizio pari a trentasei mesi nell’attuale posizione economica in godimento, anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione.

I passaggi di posizione economica retributiva avverranno con decorrenza 1 gennaio 2022, fermo restando ovviamente quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 22 del vigente CCRL.

La PEO sarà attribuita, come prevede l’accordo relativo, ad una quota del 35% degli aventi diritto, come definiti alla data del 1 gennaio, al netto delle unità già destinatarie della PEO 2019.

L’accordo relativo alla PEO 2021 individua negli aventi diritto a partecipare alla PEO 2021 tutti i dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato che alla data del 1 gennaio 2021 abbiano maturato un’anzianita di servizio pan a trentasei mesi nell’attuale posizione economica in godimento, anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione.

I passaggi di posizione economica retributiva avverranno con decorrenza non anteriore al giorno 1 del mese successivo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva della PEO 2020, fermo restando ovviamente quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 22 del vigente CCRL.

La PEO sarà attribuita, come prevede l’accordo relativo, ad una quota del 50% degli aventi diritto, come definiti alla data del 1 gennaio 2021, al netto delle unità già destinatarie della PEO 2019 e della PEO 2020.

L’attribuzione della progressione presuppone la permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria finale della rispettiva procedura.

Nelle tabelle allegate è quantificato, per singola categoria e posizione economica, il numero di posizioni da attribuire sulla base delle percentuali indicate negli accordi relativi rispettivamente alla PEO 2020 e alla PEO 2021.

Piattaforma per la presentazione delle istanze

La piattaforma utile sia per la procedura relativa al 2020 che al 2021 sarà la stessa utilizzata per la PEO 2019. Per l’accesso dovrà essere utilizzato lo SPID (Sistema Pubblico d’Identita Digitale).

Ad avvenuta autenticazione ciascun dipendente nella propria scheda, oltre ai dati anagrafici, a quelli relativi all’anzianità di ruolo ed alle valutazioni conseguite nel triennio precedente (dati non modificabili) troverà (se inseriti nella precedente selezione) anche i dati relativi all’anzianità non di ruolo presso l’Amministrazione regionale, l’anzianità di ruolo presso altre P.A. ed i titoli di studio.

II dipendente potrà accettare quanto riportato ovvero apportare modifiche, e/o integrare dati non presenti o inserire titoli acquisiti fino al 31 dicembre 2019 per la PEO 2020. Nella successiva procedura per la PEO 2021 sara invece possibile inserire i titoli conseguiti fino al 31 dicembre 2020. L’istanza sarà comunque modificabile fino alla scadenza dei termini indicati nel bando; ad ogni accesso, il sistema chiederà il salvataggio dei dati inseriti, ovvero l’accettazione di quei dati che troverà precaricati.

Trascorso it termine di scadenza per la presentazione delle istanze non sarà più possibile apportare alcuna correzione o chiedere modifiche e integrazioni.

Il sistema provvederà in automatico all’invio dell’istanza per la protocollazione solo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione.

Non sarà attivata alcuna casella di posta dedicata e non sarà prevista alcuna forma di richiesta di chiarimenti o di segnalazione di errori.

Nella piattaforma e sulla pagina del Dipartimento dedicata sarà pubblicata oltre alle istruzioni per la partecipazione e per la compilazione dell’istanza anche una sezione con le FAQ.

Palermo, 05/04/2022

Il danno da omessa o ritardata emanazione del provvedimento amministrativo

tratto da diritto.it
Il danno da omessa o ritardata emanazione del provvedimento amministrativo
di Francesca Nerli
  1. “Danno da ritardo”: definizione
L’espressione “danno da ritardo” si riferisce alla responsabilità della Pubblica Amministrazione, conseguente all’omesso o tardivo esercizio del potere amministrativo. Con l’avvento della l.n. 241/1990 è stato espressamente sancito, all’art. 2, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” .Il successivo comma II del medesimo articolo prevede che, in assenza di un differente termine espressamente previsto dalla legge, “i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, ancor prima della legge sul procedimento amministrativo, analogo principio era comunque desumibile quale corollario del buon andamento ed imparzialità che devono informare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 cost.
In relazione al danno da ritardo, dottrina e giurisprudenza a lungo hanno cercato di comprendere se fosse da riconoscersi rilievo al fattore tempo ex sé considerato, ovvero se esso fosse meritevole di tutela solo a fronte della spettanza del bene finale all’amministrato. E’ evidente come l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra impostazione comporti rilevanti differenze, specie circa i poteri di accertamento del giudice al quale è rivolta la relativa domanda.  Infatti, laddove si consideri bene giuridico il solo fattore tempo, è sufficiente che il giudicante verifichi la sussistenza del mero ritardo e del conseguente danno da esso scaturito, nei termini di incertezza per l’istante. Sul punto, parte della dottrina ha identificato tale pregiudizio nella lesione alla libertà di autodeterminazione negoziale del privato. Scenario assai diverso è quello che si determina aderendo alla seconda tesi, maggiormente restrittiva. Ancorando la rilevanza del ritardo alla spettanza del bene finale al privato, si demanda al giudice un potere/dovere di accertamento sulla fondatezza della pretesa privata che deve essere coordinata con il principio di riserva del potere amministrativo; di tal guisa, la domanda risarcitoria potrà essere accolta quando il giudicante accerti che il procedimento debba avere esito positivo, oppure nell’ipotesi nella quale la P.A. adotti tardivamente un provvedimento di assenso.
In un primo momento, la giurisprudenza mostrava segni di incertezza, oscillando tra un’impostazione e l’altra; è stata una pronuncia resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancire la definitiva prevalenza dell’orientamento restrittivo.
  1. L’art. 2 bis l. n. 241/1990 introdotto dalla novella del 2009
Il dibattito è tornato sul panorama giuridico in occasione della riforma legislativa del 2009, la quale ha introdotto, entro la legge 241/1990, l’art. 2 bis. Esso, al I comma, espressamente sancisce la risarcibilità dei danni derivanti dall’inosservanza dei termini procedimentali, così fornendo un nuovo argomento a sostegno di coloro i quali sostenevano la risarcibilità del mero fattore tempo, autonomamente considerato.
Occorre, in primo luogo, precisare che si tratta di una responsabilità da comportamento illecito dell’amministrazione, attesa la natura ordinatoria dei tempi procedimentali (salvo i casi nei quali è lo stesso legislatore ad aver previsto termini perentori), talchè un eventuale provvedimento tardivo è, sotto tale profilo, comunque legittimo.
Altra questione che ha accentrato l’attenzione di dottrina e giurisprudenza è quella relativa alla natura di responsabilità della P.A. inerte, vale a dire se essa sia da ricondurre nello schema civilistico della responsabilità contrattuale, oppure extracontrattuale. E’ oramai superata la tesi orientata a qualificare la responsabilità da ritardo alla stregua del tipo contrattuale, sulla base di quel rapporto da “contatto qualificato” che verrebbe ad instaurarsi fra amministrazione procedente ed interessato, in virtù del procedimento amministrativo. Oggi la giurisprudenza è granitica nel sostenere la teoria della responsabilità aquilana ex art. 2043 c.c. Conseguenza di tale configurazione è quella per la quale il privato istante, al momento di presentazione della relativa domanda, deve fornire la prova del danno subito, del nesso eziologico fra pregiudizio lamentato e ritardo/inerzia della P.A., nonché dimostrare che il comportamento dell’amministrazione convenuta è dovuto a dolo o colpa.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1223 c.c., la domanda risarcitoria deve abbracciare sia il profilo del danno emergente che quello del lucro cessante, così come non sono ammesse presunzioni iuris tantum in ordine alla colpa della P.A. Quest’ultima, affinché risulti esente da colpa, deve dimostrare che il ritardo è dovuto a particolari difficoltà tecniche od organizzative, inerenti all’oggetto del procedimento, così da configurarsi nei termini di errore scusabile. In ogni caso, la convenuta amministrazione, non potrà giustificarsi facendo riferimento a prassi o comportamenti reiterati presso gli uffici amministrativi, bensì dovrà fornire la prova che il suo contegno non si pone in contrasto con quei principi di imparzialità, buona fede e correttezza che costantemente ne devono informare la sua azione, ai sensi degli artt. 97 cost. e 1 comma I l. n. 241/1990.
Presupposto legittimante la domanda del privato è che egli sia titolare di una posizione differenziata rispetto al resto della collettività, in rapporto alla quale l’inerzia della P.A. assume la connotazione di silenzio-inadempimento. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che l’obbligo di provvedere dell’amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, sussiste, altresì, in situazioni ulteriori nelle quali esigenze di equità e giustizia impongono l’adozione di un provvedimento espresso. Di tal guisa, è stata elaborata una tripartizione di atti amministrativi alla cui emanazione il cittadino può avere interesse: atti di contenuto favorevole; atti di riesame su provvedimenti di sfavore precedentemente adottati; atti volti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi ma indirettamente vantaggiosi per l’istante.
Competente a conoscere la domanda risarcitoria è il giudice amministrativo, secondo quanto disposto dall’art. 133 c.p.a., così confermandosi la tesi in virtù della quale il termine di conclusione del procedimento amministrativo rileva come diritto soggettivo dell’amministrato, dinanzi al quale l’amministrazione è priva di ogni potere dispositivo, essendo solamente tenuta a rispettarlo.
  1. I termini per la domanda
L’azione di risarcimento, a pena di decadenza, deve essere promossa entro 120 giorni a far data dal termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Tale articolo, inoltre, al suo III comma dispone che “nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti, (…) esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”. Come precisato dalla giurisprudenza, trattasi di formula fortemente evocativa dell’art. 1227 c.c., il quale contempla la diminuzione od esclusione di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare o limitare ove si fosse comportato con ordinaria diligenza.
La giurisprudenza, dunque, ha invitato i giudicanti, in sede risarcitoria, a valutare il contegno complessivamente tenuto dalle parti: non solo dalla P.A. ma anche dal privato, onde valutare se sul danno verificatosi abbia inciso (quale concausa) l’omissione di comportamenti esigibili ad opera dell’amministrato, contrastanti con i principi di buona fede (art. 1175 c.c.) e solidarietà (art. 2 cost.).
Il giudice adito dovrà escludere la fondatezza della richiesta della parte attrice, ogniqualvolta accerti che il mancato esperimento degli strumenti impugnatori attivabili è stato il frutto di scelte pretestuose e strategiche dell’interessato; dal lato della convenuta, poi, non assumono rilevanza esimente eventuali atti soprassessori, giacché nulla influiscono circa il protrarsi della situazione di incertezza gravante sull’istante.
  1. Il danno da “mero ritardo”
Il “danno da ritardo” sin qui esposto, deve essere tenuto ben distinto dal cosiddetto “danno da mero ritardo”.
Esso è stato introdotto nel corpo dell’art. 2 bis l. n. 241/1990, con il comma 1 bis, in occasione della novella legislativa del 2013. si tratta di un indennizzo sempre spettante all’amministrato, in virtù del solo superamento dei termini procedimentali da parte dell’amministrazione, a prescindere dalla spettanza del bene finale al privato. Pertanto, a differenza del “danno da ritardo” di cui al comma I, quello in esame esula da ogni accertamento in ordine alla pretesa sostanziale da soddisfare per mezzo dell’iter procedimentale, così da riconoscere all’interessato anche in ipotesi di provvedimento tardivamente adottato a lui sfavorevole. Pur permanendo la relativa competenza al giudice amministrativo ed i medesimi tempi utili alla presentazione della domanda – pari a 120 giorni a far data dal termine previsto per la conclusione del procedimento – trattasi di un rimedio avente carattere indennitario e non risarcitorio. Ciò comporta che la relativa istanza presenta un contenuto meno articolato rispetto a quella modulata sullo schema dell’art. 2043 c.c.
detta richiesta, infatti, deve limitarsi a dimostrare il solo ritardo dell’azione amministrativa, senza che occorra alcuna prova inerente al danno subito, alla colpa della P.A. od al nesso di causalità tra danno e condotta. La somma così liquidata ha carattere forfettario ed automatico, ovviamente non articolata in danno emergente e lucro cessante.
  1. Il rapporto fra il comma I e quello I bis dell’art. 2 L. 241/1990
Malgrado l’incipit del comma I bis dell’art. 2 bis l.n. 241/1990, “fatto salvo quanto previsto dal comma I”possa dar luogo a fraintendimenti, la domanda risarcitoria e quella indennitaria sono cumulabili, salvo la detrazione delle somme ottenute a titolo di indennizzo da quelle dovute come risarcimento, secondo quanto contemplato dall’ultima parte del comma I bis. La ratio di una simile previsione consiste nella necessità di evitare forme di indebito arricchimento a vantaggio del privato.
  1. Conclusioni
Dalla trattazione sopra affrontata, emerge un quadro volto a tutelare e rafforzare la posizione dell’amministrato dinanzi al pubblico potere. Scenario, questo, ben coerente con quella complessiva rivoluzione copernicana inaugurata con l’avvento della legge sul procedimento amministrativo, ove il procedimento ha acquisito centralità, a scapito del momento autoritativo espresso dal provvedimento.
Parallelamente, anche il ruolo del giudice amministrativo ha guadagnato consistenza, divenendo il processo amministrativo stesso sede di verifica del rispetto di quei principi sanciti dall’art. 97 cost., nei termini di parametri-guida, ai quali l’esercizio del potere pubblico deve costantemente ispirarsi, di tal guisa rendendovi concretamente operante il diritto di difesa ex art. 24 cost.

Deliberazione n. 139 del 23 marzo 2022. “Predisposizione di un modello organizzativo per la distribuzione del lavoro a distanza per gli uffici periferici dei Dipartimenti regionali”

Con deliberazione n. 139 del 23 marzo 2022 “Predisposizione di un modello organizzativo per la distribuzione del lavoro a distanza per gli uffici periferici dei Dipartimenti regionali” la Giunta regionale ha conferito ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali l’incarico di predisporre un modello organizzativo di attribuzione, alle strutture periferiche, dei carichi di lavoro di pertinenza delle sedi centrali, anche attraverso il ricorso a strumenti e modalità di svolgimento di lavoro da remoto, dando mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di predisporre opportune linee guida che prevedano, a tal fine, anche l’individuazione di poli interdipartimentali, al fine di coadiuvare l’attività anche dei Dipartimenti regionali privi di strutture periferiche.

Torna a parlare la Fornero: chi vuole andare in pensione prima dei 67 anni deve pagare l’anticipo di tasca sua

Tratto da Investireoggi.it

Si stringono i tempi per la riforma pensioni. Una bozza di quello che si dovrà fare dal 2023 sarà inserita nel Documento di Economia e Finanza (Def) entro fine mese, ma già si intuisce qualcosa.

Nessuna novità particolare se non quella di proseguire su quanto già tracciato dal governo Draghi lo scorso anno. Il pratica, la tendenza a ridurre il più possibile le uscite anticipate riportando tutti al rispetto dei requisiti ordinari previsti dalla riforma Fornero.

Pensioni anticipate a un bivio

Partendo dal fatto che le pensioni anticipate hanno un costo non più sostenibile in futuro, resta da valutare come mantenerle. L’idea del governo è quella di concedere l’uscita a 64 anni per tutti con il ricalcolo contributivo.

Cioè, applicare anche ai lavoratori a cui spetterebbe una pensione calcolata con il sistema misto la legge Fornero che già prevede la pensione a 64 anni per i contributivi puri. Si tratterebbe in pratica di concedere l’uscita in anticipo di 3 anni (rispetto ai 67 della vecchiaia) a patto che il lavoratore rinunci a quella parte di pensione liquidata col sistema di calcolo retributivo.

In altre parole – come sottolinea la stessa Elsa Fornero, consigliere economico del premier Draghi – chi vuole uscire prima dal lavoro e ottenere la rendita pubblica deve pagare qualcosa. Un taglio all’assegno commisurato agli anni di anticipo della pensione.

I Dipendenti Pubblici non possono insultare la propria PA su Whatsapp

Tratto da lentepubblica.it

Una recente Sentenza del TAR pone un veto alla pratica di insultare o denigrare la propria PA nelle chat di messagistica di Whatsapp dei Dipendenti Pubblici: si rischiano pesanti sanzioni disciplinari.


A pronunciarsi sul delicato argomento è una recente Sentenza del TAR: d’ora in poi attenzione a chi denigra la propria amministrazione su Whatsapp, si rischia grosso.

Talvolta si pecca di ingenuità, pensando che le cancellazioni di un proprio commento offensivo, di uno “status” o di una foto possano in qualche modo funzionare.

Tuttavia se il dirigente pubblico viene a conoscenza di una conversazione, anche privata, ritenuta offensiva, può prendere pesanti provvedimenti nei confronti del pubblico impiegato.

I Dipendenti Pubblici non possono insultare la propria PA su Whatsapp

La sanzione disciplinare nel caso di specie risulta emanata con la seguente motivazione:

(…) avviava una conversazione di messaggistica istantanea (whatsapp) […] inoltrando allo stesso una serie di messaggi contenenti commenti, valutazioni, suggerimenti: lesivi del prestigio di Ufficiali di grado superiore; evocativi di una generale condizione di inaffidabilità del contesto di servizio cui l’interessato è stato destinato; tesi a minare il clima organizzativo e la serenità del personale […]

Secondo il Tar Sardegna (sentenza n. 174/2022) l’amministrazione che viene a conoscenza del contenuto di una conversazione avvenuta su whatsapp tra alcuni suoi dipendenti può certamente valutare la rilevanza disciplinare delle pesanti parole scritte sul proprio conto.

Non vale come giustificazione che quella conversazione sia avvenuta in una chat privata, cioè non aperta ad altre persone oltre a un unico suo collega.

Secondo il Tar, con riguardo alle amministrazioni operanti nei settori più delicati, le parole nocive per la reputazione dell’amministrazione non necessariamente devono avere tutti i presupposti previsti per la diffamazione penalmente rilevante per essere base di un rimprovero o anche di una sanzione disciplinare più grave.

Si badi bene che in tal caso si tratta di un discorso strettamente relativo al pubblico impiegato, e dunque non vale come principio per il settore privato.

Ricordiamo comunque che sul piano penale il reato di diffamazione non presuppone la pubblicità della comunicazione, bensì la semplice comunicazione che può essere “privata” e pure riservata.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.