Formazione PEO. La Funzione Pubblica scrive a tutti gli uffici regionali al fine di organizzare lo svolgimento della prova

Nel far seguito alle note prot. n. 25891 del 12.03.2021 e prot. n. 39254 del 21.04.2021 relative alle procedure finalizzate all’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale di cui all’art. 22 del CCRL 2016-2018 del personale del comparto non dirigenziale, si rappresenta quanto segue.
Considerato che buona parte del personale è in smart working, detto personale potrà svolgere la prova da casa dal proprio pc munito di webcam, previa registrazione sulla piattaforma messa a disposizione dal FormezPA.
Per il personale che non è in regime di smart working, il dirigente preposto a ciascun Servizio o chi già in possesso della webcam la metterà a disposizione dei dipendenti che si alterneranno nell’uso per l’effettuazione della prova, prevista in orari differenti, adottando ogni cautela imposta dall’emergenza Covid-19.
Si ricorda che, qualora le webcam dovessero risultare insufficienti, i Sigg.ri Consegnatari potranno procedere autonomamente al loro acquisto con le risorse a essi assegnate, atteso che le webcam rientrano tra il materiale considerato di facile consumo (hard disk esterno, pen drive, casse audio, cuffie con microfono, webcam appunto), come rappresentato dall’ARIT con nota prot. n. 3025 del 15 aprile 2021 che ad ogni buon fine si allega in copia. Inoltre, qualora si renda necessario, sarà cura dei destinatari della presente, come già suggerito con la nota prot. n. 2381 del 12.01.2021, ove se ne rinvengano o non si sia già provveduto, attrezzare apposite aule con postazioni connesse a internet e munite di webcam per consentire di effettuare le prove in questione al restante personale, con turnazione nelle fasce d’orario delle prove e con le cautele
(sanificazione, distanziamento, arieggiamento locale, ect.) legate all’emergenza pandemica.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si invitano le SS.LL. ad organizzare i turni per lo svolgimento delle prove dei dipendenti che hanno preventivamente effettuato la registrazione sulla piattaforma messa a disposizione dal FormezPA.
Si confida in un puntuale riscontro e si ringrazia per la collaborazione.

Le Regioni non possono legiferare in termini di stabilizzazioni e accesso al pubblico impiego: lo ribadisce (per l’ennesima volta) la Corte Costituzionale

Di Jastrow (Opera propria) [Public domain], attraverso Wikimedia CommonsLa Corte ha riconosciuto come principi di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 148 e n. 139 del 2012; con la sentenza n. 18 del 2013 era già stata dichiarata l’illegittimità di disposizioni della stessa Regione Calabria in materia di stabilizzazione di personale precario del servizio sanitario).

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica n. 103 del 30 aprile 202 il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni.

Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.
Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.
Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche – valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia – potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività.

Collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età

Il limite ordinamentale di età non è superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Infatti, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando questo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei settanta anni di età.

Dal sito funzionepubblica.gov.it. Lavoro agile, ecco cosa cambia con il “decreto proroghe”

Ecco le principali novità:

  • la norma non limita, ma anzi esalta – stante il perdurare del contesto emergenziale che ancora affligge il Paese – la flessibilità organizzativa di ogni Pubblica amministrazione per quanto concerne l’utilizzo del lavoro agile, ancorandola non più a una percentuale ma al rispetto di principi di efficienza, efficacia e customer satisfaction e liberandola dalla rigidità derivante dalla soglia del 50% prima prevista;
  • mantiene inalterato il necessario rispetto delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico e della tutela della salute adottate dalle autorità competenti;
  • rinvia alla contrattazione collettiva (che ha preso avvio proprio in data 29 aprile presso l’Aran) la definizione degli istituti del lavoro agile, ma ne consente fino al 31 dicembre 2021 l’accesso attraverso le modalità semplificate di cui all’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020 (quindi senza la necessità del previo accordo individuale e senza gli oneri informativi a carico della parte datoriale);
  •  mantiene – a regime e dunque fuori dal contesto emergenziale – il Pola (Piano organizzativo del lavoro agile) riducendone dal 60% al 15% la misura minima di attività da svolgere in lavoro agile, aumentando la capacità organizzativa delle singole amministrazioni e prevedendo che, in caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile sia svolto da almeno il 15% del personale che ne faccia richiesta;
  • consente implicitamente alle amministrazioni che entro il 31 gennaio 2021 hanno adottato il Pola con le percentuali previste a legislazione allora vigente di modificare il piano alla luce della disciplina sopravvenuta.

Dal sito funzionepubblica.gov.it – Lavoro agile, ecco cosa cambia con il “decreto proroghe”