Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con obbligo vaccinale over 50

Il Decreto Legge nr. 1/2022 che ha istituito, tra l’altro, l’obbligo vaccinale per il Covid-19 per gli over 50 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La principale novità riguarda l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, anche per quelli che non lavorano, fascia d’età considerata più esposta al rischio di ammalarsi. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico”.

L’obbligo riguarda chiunque compia 50 anni entro il 15/06/2022.

Chi svolge una qualsiasi attività, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, per poter lavorare dovrà esibire un Green Pass rafforzato, cioè il certificato che viene rilasciato solo dopo il vaccino o la guarigione dall’infezione, misura che partirà dal 15 febbraio.

Per gli over 50 senza Super Green pass niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro. Saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione” del certificato rafforzato.

Laddove il lavoratore non in regola acceda comunque al luogo di lavoro è prevista la sanzione da 600 a 1500 euro per il lavoratore, mentre per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.

Coloro che sono esentati dall’obbligo vaccinale per i motivi indicati dalla legge, durante il periodo di omissione o differimento della vaccinazione, possono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

Sanzioni per mancata vaccinazione soggetti over 50 

Il mancato ottemperamento dell’obbligo vaccinale per i soggetti over 50 indicati nel Decreto comporta una sanzione pecuniaria di EURO 100, specificatamente in uno dei seguenti casi:

  1. se non si è ancora iniziato in data 1 febbraio il ciclo di vaccinazione primaria (prima dose)
  2. se in data 1 febbraio non si è completato il ciclo di vaccinazione primaria (seconda dose)
  3. se in data 1 febbraio non è stata fatta la dose di richiamo (terza dose).

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.