I dipendenti pubblici in malattia non hanno l’obbligo di reperibilità al controllo medico fiscale INPS in questi casi

I casi in cui i lavoratori dipendenti del settore pubblico possono fruire dell’esonero sono quelli indicati nel D.M. n. 206/2017. L’obbligo di reperibilità può venir meno se si verifica una delle tre cause precisate nel testo ministeriale.

La prima causa riguarda la presenza di patologie gravi che richiedono, per la loro natura, delle terapie salvavita. In questo caso, la tutela della salute assume una priorità assoluta rispetto agli accertamenti medico-fiscali.

Il secondo caso di esonero si riserva a chi presenta un’invalidità pari al almeno il 67% e stati patologici ad essa annessi. Infine, possono beneficiare dell’esonero anche i lavoratori assenti per cause specifiche di servizio che hanno dato luogo alla menomazione.