Lavoratori Fragili. Cambiano i requisiti per lo smart working. Adottato il decreto interministeriale che individua le patologie e condizioni per il diritto al «lavoro agile» fino al 28

L’articolo 9 del decreto che ha allungato lo stato di emergenza ha previsto l’adozione del provvedimento interministeriale (Salute, Lavoro e Pa) finalizzato a individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa viene normalmente svolta, nel rispetto dei contratti collettivi, in modalità agile.
Ecco cosa c’è scritto nel decreto: viene ritenuto fragile a prescidere dallo stato vaccinale anche chi ha subìto un trapianto o soffre di immunodeficienze primitive e secondarie a trattamento farmacologico. Nella categoria dei fragili, spiega inoltre il decreto, trovano spazio pure i lavoratori che presentano tre o più condizioni patologiche tra le seguenti: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, epatite cronica, obesità, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica.

L’attestazione è a cura del medico di famiglia, che deve certificare le condizioni di salute che rendono rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.

Per quanto riguarda i lavoratori esentati della vaccinazione, per esempio gli allergici gravi, per essere considerati fragili dovranno avere un’età pari o superiore a 60 anni e presentare determinate condizioni di salute, come previsto dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero di Roberto Speranza. Inizialmente si era anche ipotizzato di non considerare più fragili i lavoratori con la terza dose a prescindere dalle patologie.