Proroga smart working per i lavoratori fragili. Legge 19 maggio 2022, n. 52 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 24/03/2022, n. 24, recante: disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GURI n.119 del 23.05.2022). Indicazioni operative

La legge 19 maggio 2022, n. 52, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2022, ha convertito con modifiche il decreto legge del 24/03/2022, n. 24, recante : “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il cosiddetto decreto “Riaperture” per l’uscita graduale dall’emergenza Covid e dalle misure emergenziali per il lavoro, i trasporti e la vita sociale.”
Fermo restando tutte le indicazioni di cui alla Circolare n. 1/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione comunicate dalla scrivente con la precedente nota prot. n. 44193 del 02.05.2022, in conseguenza alle novità introdotte con le modifiche al decreto legge in sede di conversione in legge citata, si rende opportuno fornire ulteriori indicazioni a quanto previsto con il comma 1bis dell’art. 10.

In particolare la modifica introdotta, nell’articolo 10 del citato D.L. 24/2022 con il comma 1bis, comporta che viene esteso fino al 30 giugno 2022 lo smart working ai lavoratori “fragili” ed equipara al ricovero ospedaliero l’assenza dei lavoratori fragili che non possono svolgere le loro mansioni in modalità agile.

La formulazione del decreto legge come convertito nella citata legge n.52/2022 fa però esplicito riferimento alle nuove categorie di lavoratori “fragili” definiti dal decreto ministeriale del 04 febbraio 2022 emanato su previsione del decreto legge n.221/2021, in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’ 11 febbraio c.a.
Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione della citata norma e per una corretta ed univoca individuazione del soggetto “lavoratore fragile” occorre fare riferimento a quanto disposto con decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute, provvedimento nel quale sono individuate le patologie, con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 30 giugno p.v. , la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, evidenziando altresì che l’esistenza delle patologie e delle condizioni necessarie al riconoscimento dello status di “lavoratore fragile” sia certificata dal medico di medicina generale del dipendente.

Si allega relativa modulistica.