Convocazione del giorno 5 maggio 2022. Perdurare di una proposta contrattuale incompleta e incertezza dei fondi per la riclassificazione

Spett.le ARAN SICILIA
E, p.c
all’Assessore regionale della Funzione pubblica
Alla Giunta regionale
Al Dirigente generale della Funzione pubblica
Ai lavoratori regionali
Agli organi di stampa
In relazione alla convocazione del giorno 5 maggio 2022, presso la sede dell’Aran Sicilia con all’ordine del giorno il rinnovo del Contratto collettivo regionale del comparto non dirigenziale per il triennio 2019-2021, ad oggi non è pervenuta alle organizzazioni sindacali – nonostante quanto rappresentato ampiamente dai sindacati Cobas/Codir e SADIRS sia al tavolo sindacale che sugli organi di stampa – la proposta di parte governativa riguardante le questioni contrattuali maggiormente attese dalle organizzazioni sindacali che, come è noto, rappresentano la maggioranza dei lavoratori regionali in sede di rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 (con percentuale certificata da codesta ARAN superiore al 51%).
In particolare, non sono presenti i contenuti dei seguenti titoli contrattuali: Titolo III° (Ordinamento professionale) che deve contenere il tema della riclassificazione e riqualificazione del personale con apposite norme di prima applicazione; Titoli riguardanti la struttura della retribuzione e del salario accessorio e indennità). Si rileva, altresì, la mancanza di qualunque previsione riguardante il personale del Corpo Forestale.
Inoltre, la mancata – a oggi – approvazione del Bilancio regionale e della legge di Stabilità regionale 2022 rendono ulteriormente impraticabile un percorso condiviso.
Si reitera, quindi, che in assenza della proposta completa (che contempli le legittime aspettative dei lavoratori regionali), appare impossibile procedere ai lavori e che tale condotta adottata dal governo regionale, inevitabilmente, rischia di portare alla rottura delle trattative contrattuali e conseguenti azioni di protesta da parte dei lavoratori che COBAS/CODIR e SADIRS stanno organizzando in mancanza di elementi di novità. Si chiede, quindi, all’ARAN Sicilia, nella sua qualità di Agenzia delle rappresentanze negoziali, di volere riferire alla parte politica quanto sopra al fine di ristabilire il corretto agire in termini di trattative nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori regionali.
Si porgono distinti saluti.
firmato in originale
Le segreterie generali
COBAS/CODIR SADIRS

Legittimo il licenziamento del lavoratore che, in malattia, svolge un’altra attività che presupponga l’inesistenza dell’infermità e che rischi di pregiudicare la sua guarigione

Quando è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il periodo di assenza per malattia, presti un’attività extralavorativa, anche gratuita?

Sul punto, con la sentenza numero 9474 del 19 aprile 2021 la Corte di Cassazione riepiloga i principi cardine: l’illecito disciplinare alla base del recesso si configura quando l’attività svolta faccia presumere l’assenza dell’infermità o, in alternativa, il rischio di peggiorare ulteriormente le condizioni di salute o di ritardare la guarigione.