Cobas/Codir e Sadirs. Appello all’Assessore Messina. “Riclassificazione e riqualificazione” sono le priorità!

Lunedì, 11 gennaio, nel corso di un incontro convocato con le organizzazioni sindacali, l’assessore regionale alla Funzione Pubblica, Andrea Messina, ha detto di ritenere la riclassificazione e la riqualificazione del personale come uno degli appuntamenti più urgenti per potere procedere alla riforma complessiva della macchina burocratica regionale.
Da quel giorno ad oggi, lo spoil system dei dirigenti generali voluto dal Presidente della Regione e l’attuale mancanza delle nuove nomine ha ingenerato nuove preoccupazioni nel personale che guarda alla riclassificazione come un trampolino di lancio per nuove opportunità e percorsi di carriera che facciano giustizia di una vacatio normativa durata ormai da troppi anni.
COBAS-CODIR e SADIRS ritengono opportuno rappresentare alla politica che:

  • sarebbe un errore la richiesta di riqualificazione (che avverrebbe nell’ambito delle posizioni giuridiche già in godimento) senza alcun sostanziale cambiamento della posizione giuridica;
  • sarebbe un errore, in questo momento, ostacolare la riclassificazione come norma di prima applicazione che riguarderebbe TUTTO IL PERSONALE DI TUTTE LE AREE PROFESSIONALI in cambio di progressioni verticali che sarebbero possibili solo per una parte minoritaria del personale.

COBAS-CODIR e SADIRS confermano, quindi, le proprie rivendicazioni contrattuali:

  • certezza della riclassificazione per TUTTO il PERSONALE DI TUTTE LE AREE PROFESSIONALI rimuovendo il cosiddetto “tappo” nelle fasce apicali con la creazione di una “area delle Alte Professionalità”;
  • garanzia di un adeguato incremento retributivo (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale già percepita);
  • ulteriori progressioni verticali – a regime – secondo la normativa nazionale vigente;
  • superamento delle norme giuridiche peggiorative rispetto ai contratti nazionali fatte dai governi precedenti;

COBAS-CODIR e SADIRS invitano, pertanto, il governo regionale a individuare le risorse necessarie alla riforma complessiva della macchina amministrativa; a ridiscutere, ove necessario, con il governo nazionale il patto di stabilità legato, appunto, alle indifferibili esigenze legate al rinnovamento dell’Amministrazione regionale e, successivamente, a nuove assunzioni che possano sopperire alla forte carenza di organico accumulata in questi ultimi 30 anni.
COBAS_CODIR e SADIRS invitano l’Assessore Messina a convocare un ulteriore incontro al fine di potere contribuire alla definizione della linea politica utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati per una nuova direttiva governativa che possa rendere esecutiva la riforma del personale e della macchina amministrativa

Richiesta applicazione “Quota 103” in materia pensionistica

Come è noto la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) in vigore dal 1 gennaio 2023, ha introdotto all’art 1 co. 283, in via sperimentale solo per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”, ma comunemente detta “Quota 103”.
Suddetta norma ha sostituito Quota 102 e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, nelle more di una possibile riforma previdenziale complessiva più volte annunciata.
L’accesso alla cd. Quota 103 richiede il perfezionamento, entro il 31.12.2023, del requisito anagrafico di almeno 62 anni di età ed un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Per quanto sopra, considerato che ai sensi del punto 6 del sopra citato comma 283 suddette disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 essendo espressamente esclusi (ai sensi dell’art. 1 comma 283 punto 10 della legge 197/2022) solamente il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale del Corpo della Guardia di finanza, al fine di potere consentire anche ai dipendenti dell’amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della legge 10 del 2000 di fruire del sopra citato trattamento pensionistico si chiede alle SS.LL. di volere adottare, ciascuno per i provvedimenti di rispettiva competenza (dalla programmazione alla relativa necessaria copertura finanziaria) per l’applicazione della norma in questione.
Certi di un sollecito riscontro.
Distinti saluti

Firmato in originale
Il Responsabile Regionale
Benedetto Mineo
I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio

Delibera di Giunta n. 207 del 23 maggio 2018. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva. Conferma avvalimento in maniera stabile di detto istituto

Con Deliberazione n. 207 del 23 maggio 2018 la Giunta regionale ha confermato il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla vigente legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio, demandando agli Assessori regionali e ai Capi dipartimento di valutare, nell’interesse generale dell’Amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio o, viceversa, di risolvere il rapporto di lavoro, motivando la decisione con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, così come disposto dalla circolare del 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la funzione pubblica, in conformità alla proposta dell’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di cui alla nota prot. n. 38849 del 4 aprile 2018, e all’acclusa nota del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, prot. n. 31102 del 14 marzo 2018, costituenti allegato “A” alla presente deliberazione.


Collocamento in pensione: la sintesi del Dipartimento della Funzione Pubblica

Collocamento in pensione: la sintesi del Dipartimento della Funzione Pubblica

Tratto da Ius & management

DFP, Parere prot. n. 14638-P-04/03/2021, pubblicato il 23 dicembre 2022

Si rappresenta il caso di un dipendente che al compimento del sessantacinquesimo anno di età risulta aver maturato più di 29 anni di servizio. Un’Azienda chiede se al compimento dei 65 anni il dipendente debba essere collocato a riposo.

Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età di 65 anni è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza.

Come noto, la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è contenuta nell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, il comma 6 disciplina i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti. Nel comma 10 del citato articolo 24 è disciplinato l’accesso alla pensione anticipata che, in base alle norme vigenti, si consegue, a prescindere dall’età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini. Tali requisiti, secondo quanto disposto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono validi fino al 31 dicembre 2026. Ad essi si applica una finestra mobile di 3 mesi.

In relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l’accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione.

Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:

  • se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l’amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
  • se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;
  • infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.

Tanto premesso, rammentando che la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, non è diretta ad individuare la soluzione concreta di specifiche problematiche delle amministrazioni, ma a fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile.


Delibera di Giunta n. 207 del 23 maggio 2018. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva. Conferma avvalimento in maniera stabile di detto istituto

Approvato il disegno di legge sulla Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

Dal sito governo.it

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 19

2 Febbraio 2023

Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 16.33 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

*****

AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il testo provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

– Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata

In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, si stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni. Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. L’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Nelle intese sarà specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i dieci anni. L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

– Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le intese tra Stato e regioni

Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.

– I livelli essenziali delle prestazioni

Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

– Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le regioni

Il disegno di legge stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.

Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.

Inoltre, sarà garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. Allo scopo di rafforzare tali iniziative e di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse ad esse destinate, il disegno di legge prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione. Saranno garantiti gli specifici vincoli di destinazione e la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Nomine dirigenti generali a rischio in Sicilia, una sentenza inguaia la Regione, Messina “ecco come eviteremo la paralisi”

Tratto da BlogSicilia

Un vero e proprio pasticcio alla Regione per quanto riguarda la nomina dei dirigenti generali. Con una decisione  della Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione del 17 novembre 2022 sul caso della mancata rinomina di Salvo Taormina a dirigente generale, la suprema Corte ha statuito che nessun dirigente di terza fascia può essere nominato direttore generale.

La sentenza che inguaia la Regione

Nonostante la sentenza riguardi il caso specifico, essa pone un precedente chiaro: non si può nominare al vertice dei dipartimenti dirigenti di terza fascia. La conseguenza per la Regione è che non ci sono più dirigenti da nominare. In Sicilia, infatti, restano pochissimi dirigenti di prima e seconda fascia, si contano sulle dita di una sola mano, mentre la quasi totalità della dirigenza appartiene alla terza fascia…..continua a leggere

Lavoro agile: niente erogazione dei buoni pasto

tratto da www.aranagenzia.it

Lavoro agile: niente erogazione dei buoni pasto

ARAN: orientamento applicativo CFL204- non è possibile l’erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile

CFL204

[Funzioni locali] Altri compensi ed indennità

E’ possibile l’erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile?

Si premette che

– in occasione della sessione negoziale 2019-2021, nei CCNL dei comparti Funzioni centrali, Sanità e Funzioni Locali è stata introdotta la regolamentazione del  “Lavoro a distanza” con la previsione di specifiche clausole relative al lavoro agile (ex L. n. 81/2017) e a quello da remoto;

– come ribadito dal Dipartimento della Funzione con nota DFP-0047621-P-10/06/2022 “…le amministrazioni devono assumere le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale“.

Atteso che la disciplina contrattuale definisce il “lavoro agile” come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, mentre il “lavoro da remoto” come una modalità di esecuzione con innanzitutto un vincolo di luogo e anche di tempo, si ritiene che solo nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto.