Dirigenti pubblici, cade l’obbligo di mettere online redditi e patrimonio per quelli non apicali

Con la sentenza numero 20 depositata infatti oggi (con relatore Nicolò Zanon), la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici. Cade così l’obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali.

I “normali” dirigenti pubblici, quelli che non hanno ruoli apicali, non dovranno più rendere pubblici online i loro redditi e il loro patrimonio. Perché è vero che la Pubblica amministrazione deve essere una “casa di vetro”, trasparente al massimo; ma ci deve esser un “ragionevole” ed “effettivo” collegamento tra le informazioni di cui tutti hanno diritto a disporre e la possibilità di esercitare un controllo diffuso sulle funzioni della Pa e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Secondo la Consulta, evidentemente, per controllare che la Pa funzioni bene non è necessario conoscere il dettaglio patrimoniale e reddituale dei suoi dirigenti non apicali.

Mansioni e progressione di carriera nel pubblico impiego. Dalla Brunetta alla Madia. Excursus normativo

Abbiamo già visto nel post di qualche giorno fa (Progressioni orizzontali possibili se si rispettano alcune regole – La normativa di riferimento) che la riforma della pubblica amministrazione fortemente voluta dal Ministro della funzione pubblica e dell’innovazione Brunetta è intervenuta decisamente nei confronti delle progressioni orizzontali fissando un principio fondamentale: le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati i quali sono però vincolati al rispetto dei principi previsti dalla legge:

Art. 23, comma 2 del D.lgs 150/09 – Decreto Brunetta

“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Ma il D.lgs 150/09 (cd. decreto Brunetta) è intervenuto anche sulle progressioni verticali, di fatto abolendole.

Ma procediamo con ordine.

Prima di parlare di progressioni di carriera, occorre partire dalle mansioni.

Le mansioni

Con l’espressione «mansione» si fa riferimento all’insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretese dal datore di lavoro. Si tratta, quindi, del contenuto specifico dell’obbligazione lavorativa.

Nel rapporto di lavoro pubblico l’art. 52 del D.lgs 165/2001 (come novellato dalla riforma Brunetta) stabilisce quanto segue:

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo’ essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu’ di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e’ assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e’ corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo’ comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

Progressioni di carriera

Mentre le progressioni orizzontali sono miglioramenti economici a parità di prestazioni lavorative, le progressioni verticali sono «mutamenti» della prestazione lavorativa.

Come già precedentemente accennato, la combinazione degli articoli 24 del d.lgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 (come novellato sempre a suo tempo dalla riforma Brunetta) ha avuto l’effetto di abolire la disciplina contrattuale delle progressioni verticali.

Prima della riforma Brunetta del 2009, erano i contratti collettivi a regolare l’ipotesi dell’ascesa da una categoria (o area) all’altra.

L’intervento della riforma Brunetta era mirato a correggere l’abuso delle progressioni verticali registratosi nel decennio precedente, imponendo precisi limiti percentuali alla possibilità di attivare dette progressioni economiche.

La riforma Brunetta, a seguito dell’abuso evidente delle progressioni verticali, trasformate in maniera diffusa in un sistema di promozioni sul campo poco selettivo, impone di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva di posti non superiore al 50%. Pertanto, perché un dipendente pubblico possa aspirare ad una progressione verticale, occorre che l’ente di appartenenza bandisca un concorso per almeno due posti e uno lo riservi al personale interno.

Art. 24 (Progressioni di carriera) del D.lgs 150/09 – Decreto Brunetta

 1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ((…)) le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno e’ finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

Articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 (come novellato sempre a suo tempo dalla riforma Brunetta).

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita’, in funzione delle qualita’ culturali e professionali, dell’attivita’ svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

Il legislatore della riforma, a parere di tanti commentatori, opera una legificazione degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale in tema di concorsi interni e procedure di riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, recuperando, in materia, il criterio della concorsualità e del vincolo numerico.

Infatti, a norma dell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009, letto in combinato disposto con l’art. 52, comma 1, nella versione novellata del d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche consentono il passaggio ad aree funzionali superiori esclusivamente attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno in ragione:
– delle competenze professionali sviluppate dai dipendenti;
– del possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno;
– delle specifiche esigenze delle amministrazioni.

Progressioni verticali per il triennio 2018-2020

L’articolo 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 (c.d. riforma Madia) introduce e disciplina una nuova tipologia di progressione verticale del tutto particolare, utilizzabile per un periodo ben definito (il triennio 2018-2020) prevedendo presupposti e vincoli differenti rispetto alla norma a regime contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001.

L’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017, dispone quanto segue:
“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”.

Stabilizzazione Precari, procedure senza concorso: via libera dell’ARS

tratto da lentepubblica.it

Stabilizzazione Precari, procedure senza concorso: via libera dell’ARS

lentepubblica.it • 15 Febbraio 2019

Continua la tenelovela sulla Stabilizzazione dei Precari: le procedure senza Concorso sono state autorizzate dall’ARS, Assemblea Regionale Siciliana.


L’Assemblea Regionale Siciliana scrive un nuovo capitolo della telenovela delle stabilizzazioni. Cercando di superare il vincolo, costituzionalmente garantito, dell’accesso dall’esterno per almeno il 50% dei candidati, va oltre e dichiara che ciò può avvenire prescindendo da procedure selettive.

L’emendamento approvato in aula recita testualmente

Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, sono da intendersi quali procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26; il reclutamento con le procedure di cui alle leggi regionali n. 85/1995 e n. 16/2006, n. 21/2003 e n. 27/2007 è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75/2017.

Un emendamento che potrebbe non chiudere, purtroppo, la querelle. Le questioni aperte restano parecchie. Innanzitutto quella della competenza della Regione Siciliana a decidere in merito ai percorsi di reclutamento del personale.

Pubblica amministrazione: riforme per i dirigenti, concorsi, test psicoattitudinale, orari, valutazione

Avanza la riforma della pubblica amministrazione, questa volta sono approvate nuove regole per i dirigenti per rendere il loro ruolo più incisivo ed efficiente e valorizzarne le funzioni. Dai concorsi alla dirigenza, dalle pagelle’al conferimento degli incarichi: un disegno di legge ambizioso quello con cui il ministro Giulia Bongiorno mira a riformare la Pubblica Amministrazione. Non a caso si tratta di una delega che avrà bisogno di più decreti attuativi. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri segue l”iter parlamentare, terminato il quale si apre una finestra di 18 mesi per passare all”applicazione. Tra le principali novità l”inserimento di test psicoattitudinali nelle selezioni pubbliche, la richiesta di una presenza anche quotidiana dei dirigenti negli uffici, un nuovo sistema di valutazione aperto a esperti esterni.

Permessi per visite, terapie ed esami previsti dall’art 40 CCNL. E’ legittimo il diniego? L’Aran risponde

E’ stato chiesto all’Aran un parere in materia di permessi, nello specifico il quesito è stato posto in merito all’art 35 del CCNL Funzioni Locali che prevede il regolamento sulle assenze per visite terapie ed esami diagnostici, corrispondente all’articolo 40 del CCNL 2016/2018 comparto Sanità.
In merito è stato chiesto se su base oraria o giornaliera, vi siano motivazioni di diniego quali esigenze di servizio, in analogia a quanto avviene per i permessi per motivi personali o familiari.


Articolo 40 CCNL 2016/2018
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
La risposta dell’Aran
L’Ente non può legittimante rifiutare al dipendente la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, anche in presenza di esigenze di servizio.
In tale fattispecie, il dipendente vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici.

Progressioni orizzontali possibili se si rispettano alcune regole – La normativa di riferimento

Progressioni orizzontali e progressioni verticali sono istituti giuridici inseriti in quasi tutti i contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego che devono comunque rispettare la normativa di riferimento. Andiamo con ordine.

Progressioni orizzontali

La progressione orizzontale è l’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative.

La riforma della pubblica amministrazione fortemente voluta dal Ministro della funzione pubblica e dell’Innovazione Brunetta ha toccato da vicino anche le cosiddette “progressioni orizzontali”. La finalità dell’intervento legislativo è stata quella di evitare l’attribuzione di miglioramenti di stipendio omnibus sganciati dal merito, come avvenuto in passato.

Ecco cosa prevede l’art. 23 del D.lgs. 150/09 (cd, decreto Brunetta).

“1. le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Le conseguenze della nuova normativa sono tre.

La prima: le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati. I quali sono però vincolati al rispetto dei principi di selettività.

La seconda: le progressioni orizzontali sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti.

La terza: le progressioni orizzontali sono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

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Art. 23 del D.Lgs 150/2009.  Progressioni economiche

1.  Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2.  Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

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Articolo 52 del D.Lgs 165/2001   Disciplina delle mansioni

1-bis.  I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

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Approfondimenti

tratto da Azienditalia, 2018, 5

Le progressioni economiche all’interno della categoria secondo la nuova previsione contrattuale

di Raffaele Guizzardi – Dirigente del Servizio Personale della Provincia di Modena

“Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, oltre a contenere elementi di novità, cerca di mettere ordine sull’istituto delle cosiddette progressioni economiche orizzontali, che dall’entrata in vigore del CCNL per la revisione del sistema di classificazione professionale 31 marzo 1999 è stato oggetto di aspettative di acquisizione da parte dei dipendenti e di rischi per le Amministrazioni che l’hanno applicato.”

QUI l’articolo completo

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Progressioni orizzontali, contrattabili a livello decentrato solo i criteri di valutazione

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Riforma Brunetta e progressioni orizzontali: solo per selezione e merito

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Progressioni orizzontali: decorrenza al 1° gennaio dell’anno in cui si decide la loro attivazione

La stabilizzazione dei precari è una facoltà e non un obbligo per le Pa

L’articolo 20, comma 1, del Dlgs 75/2017 prevede solo una facoltà discrezionale e non un obbligo di procedere alla stabilizzazione del personale precario, dovendo l’avvio della procedura di reclutamento essere preceduta da un’attenta valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico–finanziaria delle assunzioni. Si esprime così il Tar Calabria con la sentenza n. 69/2019.

Dirigenti, concorsi riservati a impiegati in cerca di carriera

Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2019

Entra nel vivo il nuovo tentativo di riforma della Pa. I punti chiave sono nella centralizzazione dei concorsi, che saranno affidati in via esclusiva alla Scuola nazionale dell’amministrazione con l’apertura di procedure riservate ai dipendenti della Pa: gli impiegati che vogliono fare il grande salto nella dirigenza dovranno affrontare un concorso per titoli ed esami, a cui potranno accedere a patto di avere «conseguito le valutazioni migliori nell’ultimo triennio».

Quota 100, sale a 45mila euro l`anticipo del Tfs degli statali

IlSole 24 Ore del 14 febbraio 2019

Portare a 45mila euro la quota di trattamento di fine servizio (Tfs) che può essere anticipato tramite prestito bancario. È la norma contenuta in un emendamento della Lega al “decretone”. Prevista anche una agevolazione fiscale per attirare in Italia lavoratori all’estero.

Il Sole 24 Ore – Quota 100, sale a 45mila euro l`anticipo del Tfs degli statali