Quarantena e Super Green Pass, il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale. Le nuove norme anti-Covid in vigore dal 31 dicembre. Dal 10 gennaio l’estensione dell’obbligo di Super Green Pass

Ecco le novità principali del Decreto-legge 30 Dicembre 2021, n. 229, recanteMisure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Il Super Green Pass (quello che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal covid) viene esteso, a partire dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza, alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre anche l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (compreso il trasporto pubblico locale o regionale) vengono sottoposti al regime del Super Green Pass: dunque soltanto i vaccinati potranno usufruirne.

Niente quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al quinto giorno.

Per tali soggetti vaccinati o guariti è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. La circolare specifica che per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

PA. I sindacati: “Troppi contagi, si torni allo smart working d’emergenza”. Brunetta dice no. “C’è già ampia flessibilità”

“Le amministrazioni pubbliche, in particolare, sulla base delle linee guida recentemente approvate con il consenso di tutti (sindacati, Governo, amministrazioni centrali e locali), possono decidere la rotazione del personale consentendo il lavoro agile anche fino al 49% sulla base di una programmazione mensile, o più lunga”, evidenzia la nota del dipartimento per la funzione pubblica, in cui si ricorda anche che “la maggior parte dei dipendenti pubblici (gli addetti della scuola, della sanità e delle forze dell’ordine, che rappresentano circa i due terzi dei 3,2 milioni totali) sono soggetti all’obbligo di vaccino e, in larghissima maggioranza, sono tenuti alla presenza”.

Conte: lo smartworking va incentivato in questi giorni di picco. Brunetta dice no. In Europa lo smart working è un’arma contro Omicron, la pubblica amministrazione italiana lo snobba

In riferimento allo smartworking Conte sottolinea ancora: “Non possiamo solo imporre norme di condotte e restrizioni ai lavoratori, torniamo a incentivare il lavoro agile in questi giorni di picco”.


Pubblico Impiego: aumenti contrattuali retroattivi? Risponde la Cassazione

Pubblico Impiego: aumenti contrattuali retroattivi? La Corte di Cassazione, con la sentenza 29906/2021, si è pronunciata in tema di clausole migliorative a efficacia retroattiva disposti nei CCNL.


Nel caso in esame un dirigente (ma il caso si applicherebbe anche a un dipendente) aveva chiesto le differenze retributive maturate in conseguenza all’applicazione degli aumenti contrattuali previsti dal proprio CCNL.

Ma l’Ente in questione riteneva che il rinnovo non era applicabile al caso di specie perché il rapporto di lavoro era cessato prima della firma del rinnovo contrattuale.

Vediamo invece quali sono le conclusioni cui è giunta la Cassazione. Si tratta senz’altro di una pronuncia interessante anche alla luce dell’intesa trovata sul Rinnovo del CCNL per le Funzioni Centrali, che serve come mappa per tutti gli altri comparti.

Pubblico Impiego: aumenti contrattuali retroattivi? Risponde la Cassazione

La Cassazione nello specifico cita un precedente orientamento (sentenza n. 3811/1982) secondo cui

«il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione».

Nello specifico l’articolo 55 del CCNL (in questo caso area medica), ossia la norma che prevede gli incrementi retribuiti retroattivamente, non specifica in alcun modo che gli incrementi siano o meno applicabili al personale non più in servizio alla data di stipula del rinnovo contrattuale.

La Corte evidenza come l’articolo 62 del medesimo CCNL, prevede espressamente l’applicabilità integrale degli aumenti, e che non vi sono plausibili ragioni convincenti che spieghino perché gli aumenti non dovrebbero essere considerati a tutto il personale, compresi anche quelli non più in servizio in riferimento alla data del rinnovo contrattuale.

Per questo la Cassazione prende le parti del lavoratore: afferma infatti che, per escludere l’applicabilità degli effetti retroattivi derivanti dalla stipula del rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti cessati dal servizio in data anteriore, è necessario che le parti sociali specifichino nel CCNL, l’applicabilità degli aumenti solo ai dipendenti ancora in organico.

Il testo completo della Sentenza

questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto-legge c.d. “Milleproroghe” 2022

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Con il decreto-legge cosiddetto “Milleproroghe” 2022, in vigore dal 31 dicembre 2021, vengono prorogati, tra gli altri, i termini relatvi:

  • alle facoltà assunzionali di alcuni ministeri;
  • alle procedure concorsuali e alla validità delle graduatorie;
  • alla validità delle patenti di guida di Paesi non appartenenti all’Unione europea;
  • al fondo di solidarietà comunale;
  • alla possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere all’assegnazione degli incarichi oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di istaurare rapporti professionali a tempo determinato con il SSN;
  • al trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse nazionale;
  • alla modifica del regime degli aiuti di Stato così come modificato durante l’emergenza da COVID-19.

lavoripubblici.it – Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto-legge c.d. “Milleproroghe” 2022

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)