Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata – Circolare n.50226 del 31 maggio 2022

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata è stata fino ad oggi, com’è noto, regolamentata dalla Delibera di Giunta n.207 del 23 maggio 2018 che si fondava sul principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla vigenti legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di sevizio, demandando agli Assessori regionali ed ai Capi dipartimenti di valutare, nell’interesse generale dell’Amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio o, viceversa, dl risolvere il rapporto di lavoro (… ).

E, pertanto, sulla scorta di tali disposizioni governative, questo Dipartimento, in presenza delle condizioni ivi prescritte, ha mantenuto in servizio quei dipendenti, che pur avendo raggiunto la c.d. massima anzianità contributiva, erano stati individuati, per esigenze organizzative, necessari alla permanenza in servizio fino al compimento del limite ordinamentale del sessantacinquesimo anno d’età.

Con la Deliberazione n..202 del 18 maggio 2023, la Giunta – avendo preso atto della grave carenza di personale che da qualche anno sta determinando nell’ambito di entrambi i Comparti, dirigenziale e non, una situazione di sofferenza nello svolgimento delle molteplici attività istituzionali intestate ai vari Uffici e Servizi dei Dipartimenti dell’Amministrazione regionale – ha voluto riconsiderare una più adeguata e diversa applicazione dell’istituto della “risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro” così come fino ad oggi, era stata disposta.

E invero, come rilevato di recente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con parere DFP-0054803-P-18/08/2021 – a seguito della riforma del sistema pensionistico, con cui è stata generalizzata l’applicazione del sistema contributivo, il nuovo riferimento da prendere in considerazione non è più quello della massima anzianità contributiva, concetto non più attuale, ma quello di requisito contributivo utile per l’accesso alla pensione anticipata – come disciplinato dall’art. 24, commi 10 e 12 del d.l. 201 del 2011 – che non si configura come un “limite massimo”, bensì, come un requisito necessario alla maturazione del diritto stesso.

Pertanto, il dipendente che raggiunge il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata (in atto, anzianità contributiva di anni 42 e 10 mesi per gli uomini e di anni 41 e 10 mesi per le donne + 3 mesi di finestra mobile) ad un’età inferiore ai limite anagrafico ordinamentale (65 anni) potrà scegliere di:

  • esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro;
  • permanere in servizio fino all’età di 65 anni, momento in cui l’Amministrazione farà cessare il rapporto di lavoro d’ufficio, dal giorno successivo al raggiungimento del limite ordinamentale.

Premesso quanto sopra. a partire dalla data della presente, i dipendenti regionali che abbiano maturato o superato il requisito minimo contributivo per l’accesso alla pensione anticipata potranno, esercitandone il diritto, chiedere a questa Amministrazione la cessazione del rapporto di lavoro, previo rispetto dei termini di preavviso (mesi 2 per il Comparto e mesi 3 per la Dirigenza) ovvero permanere in servizio fino al compimento di 65 anni di età.

Si allegano i relativi modelli di richiesta