FAMP 2018: stop del COBAS/CODIR alle trattative all’ARAN se non verrà garantito un acconto di 10/12 a tutti

Palermo 23 ottobre 2018 – Finita poco fa, in tardo pomeriggio, con un “ni” la seduta di contrattazione all’ARAN Sicilia che avrebbe dovuto portare alla firma dell’accordo sul FAMP 2018, art. 89 comma 3 del C.C.R.L. Motivo dello stallo una presunta resistenza, da parte del governo regionale, a erogare un congruo acconto del piano di lavoro 2018 a tutti i dipendenti. Tale posizione è stata ritenuta, da subito, inaccettabile sopratutto perché a fine anno non si può pensare di cambiare le regole del gioco mentre si sta giocando. Il COBAS/CODIR, insieme agli altri sindacati, si è dichiarato pronto a rompere immediatamente le trattative e l’ARAN è corso ai ripari coinvolgendo l’assessore Grasso che si è dichiarata disponibile a redigere una direttiva chiara con la quale, l’ARAN, sarebbe stata autorizzata a firmare un accordo che prevedesse, appunto, l’erogazione dell’acconto rivendicato. La seduta, quindi, è stata aggiornata dall’ARAN in attesa di questa nuova direttiva (che arriverà in serata o domattina) e il COBAS/CODIR si è riservato di conoscerne i contenuti prima di dichiararsi disponibile o meno a firmare l’accordo FAMP 2018 fermo restando che “condicio sine qua non” deve essere, come minimo, la previsione di un acconto almeno uguale a quello dello scorso anno e un taglio lineare delle richieste di estrapolazioni extra-contrattuali non giustificabili. Seguiranno aggiornamenti.

La Segreteria Generale del Cobas/Codir. https://lnx.codir.it/site/it/?p=12007

Il diritto di accesso dei sindacati agli atti amministrativi

tratto da giurdanella.it

La giurisprudenza è dell’avviso che sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione.

Infatti detta sfera di legittimazione non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all’ art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel testo novellato dall’ art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’ operato delle pubbliche amministrazioni”. Pertanto, la domanda di accesso, ancorché esplicata in esercizio della prerogative dell’ organizzazione sindacale soggiace al filtro dell’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere….continua a leggere