Rispondono del danno all’erario gli amministratori locali che nominano dirigente un soggetto esterno alla P.A. senza prima procedere alla ricognizione delle competenze interne e ad una selezione pubblica

Rispondono del danno erariale gli amministratori locali che abbiano conferito un incarico dirigenziale a un soggetto esterno all’Amministrazione, senza previamente procedere alla ricognizione delle competenze interne e all’indizione di una selezione pubblica…..continua a leggere

P.a., rientro limitato in ufficio – Lo smart working resta la forma ordinaria di lavoro

tratto da Italia Oggi del 22.05.2020.

Il dl Rilancio conferma che se si possono offrire i servizi da remoto non serve la presenza fisica.

P.a., rientro limitato in ufficio – Lo smart working resta la forma ordinaria di lavoro.

di Luigi Oliveri
Nella pubblica amministrazione possibile un rientro parziale e limitato negli uffici. L’articolo 263 del dl 34/2020 non deve essere frainteso come disposizione che obblighi le amministrazioni pubbliche, o consigli loro, di abbandonare totalmente il lavoro agile e stabilire il diffuso rientro di tutti i dipendenti nelle sedi.
Esattamente all’opposto, la previsione in primo luogo conferma che il lavoro agile resta la forma ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Infatti, l’articolo 87 del dl 18/2020, convertito in legge 27/2020, non è stato abolito, ma anzi viene implicitamente confermato.
In secondo luogo, l’articolo 263 evidenzia che le previsioni del citato articolo 87 resteranno in vigore fino al 31/12/2020, ma con la possibilità che le pubbliche amministrazioni nel corso dei mesi adeguino le misure emergenziali alle esigenze di progressiva riapertura di tutti gli uffici.
La norma prende atto che lo smart working è stato attivato a marzo 2020 in modo improvviso per far fronte con urgenza alla necessità di garantire il forte distanziamento sociale imposto dalle misure di contenimento dell’epidemia, ma che adesso le condizioni sono in parte cambiate.
Non essendo più in stato di lockdown, non c’è più la necessità di limitare le presenze in servizio ai soli casi di esigenze indifferibili connesse allo stato d’emergenza: i datori pubblici, quindi, possono anche progressivamente far uscire dal lavoro agile parte dei propri dipendenti.
Lo scopo enunciato dall’articolo 263 è chiaro: «assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati».
Il lavoro agile emergenziale ha in parte pregiudicato la piena efficienza. Proprio perché le p.a. si sono trovate obbligate di botto ad attivare il lavoro agile, erano in gran parte prive di reti sicure ed efficienti per il lavoro da remoto, né avevano dotato i propri dipendenti di dotazioni hardware e di reti, tanto che i medesimi dipendenti hanno dovuto utilizzare strumenti di loro proprietà. Spesso, con connessioni lente e senza poter accedere pienamente agli applicativi. Inoltre, moltissimi enti si sono trovati spiazzati a causa dell’incapacità di stabilire chiari obiettivi quotidiani o periodici, da rendicontare, elemento cardine per un lavoro agile vero ed efficiente.
La norma contenuta nel dl 34/2020, allora, invita le amministrazioni ad un rientro parziale dal lavoro agile in particolare per quei servizi che, a causa di inefficienze organizzative, sono rimasti indietro, nonostante la sospensione dei termini procedurali.
Ma, poiché il lavoro agile resta la forma ordinaria di lavoro, non è affatto disposto che esso cessi, per tornare alla modalità classica di lavoro dentro gli uffici. Le esigenze di garanzia e distanziamento restano, come del resto indicato nei protocolli di sicurezza e dallo stesso dl 34/2020, che configura il lavoro agile come un vero e proprio diritto soggettivo nel lavoro privato.
Dunque, le p.a. sono chiamate ad una semplice rimodulazione del lavoro agile, fermo restando che laddove è possibile offrire i servizi con efficienza e senza ritardi col lavoro da remoto, non v’è nessuna necessità, né opportunità della presenza in servizi. Per altro verso, se l’erogazione dei servizi richiede comunque un certo grado di presenza in servizio, occorre comunque avvalersi della flessibilità dell’orario di lavoro, in modo da evitare il più possibile assembramenti e compresenze in ambienti condivisi, anche rivedendo l’articolazione giornaliera e settimanale (per esempio, introducendo rotazioni mattutine e pomeridiane). In particolare, la norma invita ad introdurre «modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza»: in sostanza, occorre che gli accessi del pubblico avvengano su prenotazione di appuntamento, per evitare sovraffollamenti in attesa e agli sportelli e, comunque, si segnala l’opportunità di erogare i servizi in modo «digitale», con video chiamate e scambio informatico di documenti.
Dunque, nessuna rinuncia al lavoro agile, ma solo adattamenti graduali alle esigenze di efficienza, in attesa dei necessari investimenti per acquisire hardware e software necessari per utilizzare il lavoro agile a regime come leva per la semplificazione e la capacità di programmare obiettivi e risultati, per poi valutarli.

Coronavirus, oltre 43 mila denunce di contagi sul lavoro e 171 di decessi

Sono in aumento i contagi da Covid19 sul lavoro denunciati all’Inail. E non è una buona notizia a quasi due settimane dall’inizio della fase 2. Secondo il terzo report della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto alla data del 15 maggio l’incremento è di circa seimila infezioni rispetto al monitoraggio precedente. I casi mortali sono 171 (+42) e circa la metà riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale.

Fondo Pensioni Sicilia. Considerazioni in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020 – Il Cobas/Codir chiede chiarimenti alla Funzione Pubblica e la revoca dei contingentamenti

Con nota di pari oggetto, prot. n. 20/342 del 6 aprile 2020, inviata per conoscenza anche alle SS.LL., questa O.S. ha chiesto l’avviso del Fondo Pensioni Sicilia circa il sistema di calcolo della pensione che verrà applicato a tutti coloro che sono stati, a vario titolo, contingentati e che verranno posti in pensione dal 1° gennaio 2021, in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2020 cessa il regime transitorio di maggior favore introdotto dall’art. 52 della L.r. 9/15 che, pur con piccole modifiche, ha mantenuto vivi, per i dipendenti destinatari delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. 21/86, i criteri di calcolo della pensione previsti dall’art. 20 della L.r. 21/03.

Il Fondo Pensioni Sicilia, riscontrando la richiesta del Cobas/Codir, ha trasmesso alla scrivente O.S., con nota prot. n. 11219 del 21 aprile 2020, copia del parere prot. n. 11158 del 21 aprile 2020, reso al Comando del Corpo Forestale che aveva avanzato analoga richiesta.

Secondo le considerazioni formulate dal Fondo Pensioni, il comma 2 dell’art. 7 della l.r. 6 agosto 2019 n. 14, “disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali”, modificando il comma 5 dell’art. 52 della l.r. 9/2015 avrebbe introdotto, per il personale in possesso dei requisiti vigenti prima della c.d legge Fornero, il diritto al pensionamento decorsi tre mesi dalla maturazione del requisito e quindi, al più tardi, entro il 31 marzo 2021.

In altri termini – secondo suddette considerazioni – l’art. 52 della l.r. 9/2015, e gli istituti in esso disciplinati, cessano di avere efficacia al 31.12.2020, nel senso che cessano di regolare oltre tale data i collocamenti in quiescenza del personale regionale. L’istituto del contingentamento, che, ove ancora ammissibile, non potrebbe andare oltre la data di conclusione del periodo transitorio.

Peraltro, conclude il parere, una proroga del regime transitorio oltre suddetto termine, potrebbe determinare un maggior costo a carico del bilancio regionale, con il rischio dell’insorgenza di delicati profili di responsabilità erariale.

Suddetti concetti sono stati ribaditi in una nota successiva del Fondo Pensioni Sicilia (prot. n. 13965 del 20 maggio 2020) indirizzata direttamente al Cobas/Codir in risposta ai chiarimenti richiesti.

Sulla base delle superiori considerazioni, ad avviso della scrivente O.S. è necessario oltre che indifferibile, un immediato e urgente chiarimento al fine di scongiurare che il personale contingentato, per esigenze dell’amministrazione o per propria scelta, subisca ulteriori penalizzazioni, evitando, inoltre, la disparità di trattamento configurabile tra personale della stessa amministrazione: il personale appartenente al c.d. contratto 2 che, pur contingentato, manterrebbe immutato il criterio di calcolo della pensione, e il personale appartenente al c.d. contratto 1 che vedrebbe calcolata la pensione in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

In attesa del chiarimento, si invitano le SS.LL. a volere impartire opportune direttive ai Dirigenti Generali affinché provvedano a revocare, in autotutela, i contingentamenti o comunque a limitarli alla data del 31 dicembre 2020 al fine di evitare sicuri contenziosi.

Il Responsabile Regionale                     I Segretari Generali                              Benedetto Mineo                         Dario Matranga – Marcello Minio


Richiesta chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020


Fondo Pensioni Sicilia. Parere in ordine alle refluenze del trattenimento in servizio, oltre la data del 31.12.2020, dei dipendenti che hanno presentato domanda di pensionamento anticipato. Sistema di calcolo della pensione. Conclusione del regime transitorio al 31.12.2020

 

Fondo Pensioni Sicilia. Richiesta chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020

Il Fondo Pensioni Sicilia ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Cobas/Codir relativamente al sistema di calcolo della pensione dopo la fine del regime transitorio (31 dicembre 2020.

Fondo pensione sicilia – Richiesta chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020

Decreto Rilancio: cosa cambia per i Concorsi nella Pubblica Amministrazione?

Tutti sappiamo che le misure relative al lockdown degli ultimi due mesi avevano praticamente bloccato anche le procedure di concorso pubblico.

Adesso, teoricamente si potrebbe ripartire: ed il Ministro Fabiana Dadone, qualche settimana fa, aveva fornito alcune interessanti dichiarazioni in materia di concorsi nella Pubblica Amministrazione dopo il Covid-19.

I nuovi bandi-tipo privilegeranno conoscenze digitali, competenze organizzative e peculiarità attitudinali.

Anche perchè, in base al Decreto 17 Marzo lo svolgimento delle procedure concorsuali era sospeso fino al 16 maggio 2020. Quindi dal 17 maggio si può teoricamente riprendere. Fermo restando ovviamente le norme di contenimento del COVID – 19 (divieto di assembramento, distanziamento sociale, ecc).

Coronavirus, Inail chiarisce: “Datore di lavoro responsabile del contagio solo se ha violato obblighi”

La responsabilità del datore di lavoro nell’infortunio di un dipendente da contagio Covid è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi. L’Inail  ha chiarito in una circolare come imprenditori e titolari di attività commerciali non rischino né in sede penale né civile in caso di dipendenti che si ammalano sul luogo di lavoro nel caso in cui abbiano rispettato protocolli e linee guida.

“Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro – si legge nella circolare dell’Inail – non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Covid, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero”.

Il riconoscimento “dell’origine professionale del contagio – scrive ancora l’Istituto di previdenza – si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”. Non possono, perciò, confondersi “i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

Fase 2 uffici, cosa cambia: termoscanner, stazioni di igienizzazione e smart working a scelta

Termoscanner all’ingresso, aree di igienizzazione, barriere tra postazioni, applicazioni sui cellulari che consentano di chiamare l’ascensore a distanza. E ancora: aziende simili ad ospedali, open space modulabili, huddle rooms, numeri ridotti e smart working a scelta. Ecco come potrebbero essere riorganizzati gli uffici post Coronavirus. Gli spazi dovranno essere studiati in modo da consentire il distanziamento sociale ed evitare occasioni di assembramento. E fino a quando l’emergenza non sarà terminata, dovrebbe essere obbligatorio indossare la mascherina. Di certo, la pandemia cambierà per sempre il nostro modo di vivere in ufficio e, soprattutto, i luoghi di lavoro.

Il telelavoro non verrà abbandonato. Il Guardian, per esempio, spiega che Twitter ha già comunicato ai dipendenti che gli accordi di smart working stipulati durante la pandemia diventeranno definitivi: nessuno sarà obbligato ad andare in ufficio, ma si tratterà di una libera scelta. E la stessa cosa ha deciso il colosso inglese di telecomunicazione, BT: anche in questo caso il personale potrà scegliere se tornare nei call center o continuare a lavorare da casa.

Decreto Rilancio 2020: Ecco il testo del decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020


Si segnala la lettura degli articoli 73 e 263

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto “Rilancio”. A breve la pubblicazione in gazzetta

Sergio Mattarella - 2000 newIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge rilancio che ha ricevuto anche la bollinatura da parte della Regioneria Generale dello Stato. A breve (probabilmente in nottata) verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.