Risarcimento da “perdita di chance lavorativa” per mancato avanzamento di carriera
La Suprema Corte ha evidenziato che l’avanzamento di carriera di un lavoratore a discapito di un altro, richiede obbligatoriamente che l’azienda motivi la propria scelta, altrimenti dovrà riconoscersi all’illegittimamente danneggiato, la risarcibilità del danno costituito dalla diminuita capacità lavorativa “pro futuro”, giusta i principi che presiedono alla determinazione del nesso di causalità fra pregiudizio e condotta lesiva (Cass. civ., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 21245)….continua a leggere