8 marzo festa della donna. Una festa che va al di là del semplice consumismo e delle rimpatriate tra amiche

Festa della donnaOggi 8 marzo è la Festa della Donna, una festa che spesso viene sottovalutata dimenticando il vero significato politico e sociale della festa, nata per rivendicare diritti fondamentali.

Insomma una festa che va al di là del semplice consumismo e delle rimpatriate tra amiche.

Le origini della festa dell’8 Marzo risalgono al 1908, quando un gruppo di operaie dell’industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terrificanti condizioni in cui erano costrette a lavorare.

Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finché l’ 8 marzo il proprietario Mr. Johnson, stanco della mancata produttività e soprattutto il non voler riconoscere tali diritti, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire.

Un grosso incendio divampa all’interno della fabbrica e le donne operaie prigioniere ne furono travolte e ben 129 di loro morirono arse dalle fiamme.

In seguito questa data fu proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne, da Rosa Luxemburgo, proprio in ricordo della tragedia.

Questo triste accadimento, ha dato il via negli anni immediatamente successivi ad una serie di celebrazioni che, i primi tempi, erano circoscritte agli Stati Uniti e avevano come unico scopo il ricordo dell’orribile fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica.

In seguito, con il diffondersi e il moltiplicarsi delle iniziative, che vedevano come protagoniste le rivendicazioni femminili in merito al lavoro e alla condizione sociale, la data dell’ 8 Marzo assunse un’importanza mondiale, diventando, grazie alle associazioni femministe, il simbolo delle vessazioni che la donna dovette subire nel corso dei secoli, ma anche il punto di partenza per il proprio riscatto.

Assenza del lavoratore malato dal domicilio: legittima in caso di emergenza

Con l’interessante ordinanza n. 2047 del 30 gennaio 2014, la Suprema Corte ha affermato che l’assenza del lavoratore ammalato dal domicilio e la mancata preventiva comunicazione dell’allontanamento al suo datore di lavoro è legittima, ove si accerti la recrudescenza della patologia che rende indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza al datore di lavoro…..continua a leggere

Cassazione. Nella Pa stabilizzazioni sotto esame. Decideranno le Sezioni unite sulla possibilità di assumere i precari senza concorso

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Nella Pa stabilizzazioni sotto esame

Giro di vite in vista per le assunzioni senza concorso e per la stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti pubblici economici. Le Sezioni Unite della Cassazione dovranno pronunciarsi infatti sulla possibilità di convertire i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato aggirando la regola del concorso pubblico.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite dalla Sezione lavoro (ordinanza interlocutoria n. 4458/2014), investita di un ricorso dell’Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo volto a contestare una sentenza della Corte d’ appello di Palermo. Quest’ultima aveva ritenuto nullo il termine apposto a un contratto di lavoro stagionale (prorogato per 32 mesi) e lo aveva dunque trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Come ricorda la Sezione lavoro, nel pubblico impiego vige la regola del concorso, prevista dall’articolo 97 della Costituzione, come modalità ordinaria di reclutamento. Eventuali violazioni comportano la nullità del contratto e la responsabilità per danno erariale dei dirigenti in relazione al danno liquidato a favore del lavoratore (articolo 36 del Dlgs 165/2001).

Inoltre, nel pubblico impiego il divieto di conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato si giustifica per ragioni di controllo della spesa pubblica e di rispetto dei vincoli di bilancio ora rafforzati dal nuovo articolo 81 della Costituzione (legge costituzionale n. 1/2012). Vero è che il personale degli enti pubblici economici è soggetto al regime dei rapporti di lavoro privato.

Molte leggi, specie regionali, pur prevedendo la regola generale del concorso pubblico, ammettono sistemi alternativi (liste di collocamento e mobilità, prove di idoneità attitudinale non a numero chiuso eccetera) che portano poi a stabilizzare il personale per legge o in seguito a causa civile.

In dissenso con la sentenza d’appello, la Sezione lavoro dubita che gli enti pubblici economici possano godere di sistemi di reclutamento molto diverso da quello delle pubbliche amministrazioni. Ciò cozzerebbe col principio di imparzialità e le esigenze di controllo della spesa pubblica. E poiché, al di là del caso specifico, molte leggi regionali tendono a stabilizzare i rapporti di lavoro precari, la Sezione ritiene si bene che le Sezioni Unite facciano chiarezza una volta per tutte. In epoca di spending review il vento sta cambiando direzione.

Il Sole 24 Ore – 26 febbraio 2014 (tratto dal sito www.sivempveneto.it)

Finanziaria bis. Slitta ancora l’approvazione in giunta. La lega. La regione porti i libri in tribunale

Il testo che doveva essere pronto per metà febbraio è invece ancora in cantiere. E il rinvio fa slittare a cascata tutti i tempi di approvazione definitiva all’Ars, mettendo a rischio il pagamento anche degli stipendi di marzo negli enti regionali.

Salve le buste paga dei dipendenti della Regione.