Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) organizzativa e individuale. Proposte di modifica – INTEGRAZIONE

Ad integrazione della precedente nota di questa O.S. prot. n. 20/04 del 7 gennaio 2020, pari oggetto, della quale si richiama interamente il contenuto, si rappresenta quanto segue.

Si è avuto modo di riscontrare che alcuni dirigenti, in sede di valutazione del personale del comparto assegnato alle strutture cui sono preposti, risultano fortemente influenzati dalla valutazione che gli stessi hanno ricevuto da parte dei Dirigenti Generali. In sostanza la loro valutazione da parte del dirigente generale costituirebbe un limite invalicabile o, più precisamente, una sorta di “benchmark” dove tutti devono collocarsi al di sotto…..continua a leggere

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Il sistema di misurazione e valutazione della performance è inaccettabile, sia quello attuale sia la nuova proposta di aggiornamento. In sede di concertazione il Cobas/Codir ha avanzato alcune proposte di modifica

L’Ars boccia l’esercizio provvisorio. La Regione in “gestione provvisoria”. In base al D.lgs 118/2011 gli stipendi sono salvi

Il governo va ko e lo fa nel modo più clamoroso possibile. L’Assemblea regionale siciliana, con 28 voti favorevoli e 27 contrari, ha votato per la soppressione dell’articolo 1 dell’esercizio provvisorio, proprio quello che autorizzava la spesa in dodicesimi fino a marzo.

La seduta è stata rinviata a domani, ma c’è una grande impasse e non si sa come procedere: in questo momento la Regione non ha un bilancio e si trova dunque in quella che tecnicamente si chiama “gestione provvisoria”.

Se non verrà approvato qualcosa entro la fine del mese, saranno consentite solo le spese essenziali, in sostanza i meri stipendi.

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La nuova disciplina dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria dettata dal D.lgs. 118/2011

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

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L’art. 74 del D.lgs 118/2011 ha sostituito l’art. 163 del Testo Unico degli Enti Locali (D. lgs. n. 267 del 2000)

12) l’art. 163 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

– 1. Se il bilancio di previsione non e’ approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita’ finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e’ consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente puo’ assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente puo’ disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni gia’ assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

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Fondo Pensioni. Il grande bluff degli immobili. Nominata la commissione che stabilirà il valore degli edifici. Ma i membri rappresentano solo il governo

Adesso la partita degli immobili può cominciare per davvero: l’assessore all’Economia Gaetano Armao, nei giorni scorsi, ha nominato la commissione trilaterale che si occuperà della “valutazione effettiva delle quote” pari al 35% del “capitale netto del Fiprs”, ad oggi intestate alla Regione. E che la stessa Regione, ripescando una norma inserita in Finanziaria dal governo Crocetta nel 2017, intende rifilare al Fondo Pensioni dei dipendenti regionali, controllato da Palazzo d’Orleans, allo scopo di fare cassa.

Quota 100 e pagamento TFS Dipendenti Pubblici: le regole

Il decreto sulla quota 100 prevede uno slittamento dei termini di pagamento di TFS e TFR? Scopriamone di più.


Quota 100 e pagamento TFS Dipendenti Pubblici. I lavoratori del pubblico impiego che hanno o che faranno domanda di pensione con quota 100 dovranno mettere in conto uno slittamento dei termini di pagamento delle indennità di buonuscita.

L’articolo 23, co. 1 del DL 4/2019 prevede infatti che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che conseguono la pensione con 62 anni e 38 di contributi dal 1° agosto 2019 decorreranno dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Quota 100 e TFS Dipendenti Pubblici: i termini di pagamento

In attesa delle relative istruzioni Inps la disposizione da ultimo richiamata prevede, di fatto, che il pagamento venga scadenzato al raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:

a) 12 mesi + 90 GG dalla maturazione dei 67 anni di età;

b) 24 mesi + 90 GG dalla data di maturazione (teorica) dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini), cioè la massima anzianità contributiva.

In questa seconda ipotesi però il termine dovrebbe poter beneficiare dell’abbattimento a 12 mesi + 90 GG. Ove il lavoratore abbia maturato i 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, prima del raggiungimento della massima anzianità contributiva.

Occorre precisare che l’anzianità, andando in pensione, resterà ferma e quindi il raggiungimento del requisito per la pensione anticipata è solo teorico cioè va inteso nel senso che “sarebbe maturato se fosse rimasto in servizio”.

Queste regole significano che un dipendente che va in pensione alla prima finestra utile con 62 anni e 6 mesi di età e 38 anni e 6 mesi di contributi (i 6 mesi sono determinati dalla finestra mobile) riceverà

  • la prima tranche della buonuscita con un ritardo di circa cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • la seconda tranche dopo 12 mesi dalla prima
  • e la terza rata, ove applicabile, dopo altri 12 mesi dalla seconda.

Termini più brevi solo per coloro che cessano il servizio con anzianità contributive o età anagrafiche superiori (in tal caso la data di maturazione teorica del diritto a pensione con i termini fornero avverrebbe prima).

La rateazione

Come accennato resta fermo il meccanismo di rateazione del pagamento di TFSTFR previsto dal 1° gennaio 2014 a seguito della legge 147/2013.

Nello specifico anche chi accede alla quota 100 vedrà corrispondersi il TFS/TFR:

a) in un unico importo annuale, qualora l’ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali, qualora l’ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo pagato dopo 12 mesi dalla prima tranche, sarà pari all’ammontare residuo;

c) in tre importi annuali, qualora l’ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro.

In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo, dopo 12 mesi dal secondo pagamento, sarà pari all’ammontare residuo.

I benefici

Il DL 4/2019 prova a mettere una pezza a questo meccanismo particolarmente penalizzante. Tramite un prestito sino a 45mila euro erogato dal settore bancario (allo stato attuale ancora non possibile). E con una detassazione del TFS (resterebbe escluso il TFR) commisurata all’entità della dilatazione temporale nel pagamento della buonuscita.

Il prestito sul TFS/TFR, tuttavia, per come è stata scritta la norma non potrà essere attivato da tutti i dipendenti del pubblico ma solo da quei lavoratori che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall’articolo 24 del DL 201/2011 (cioè 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè – a seguito di un correttivo introdotto durante l’esame in Parlamento del Dl 4/2019 – siano andati in pensione con i predetti requisiti prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019.

Resterebbero, dunque, esclusi dall’anticipo tutta la schiera di lavoratori che a vario titolo mantengono requisiti pensionistici diversi da quelli individuati dal DL 201/2011 (ad esempio le lavoratrici optanti, il comparto difesa e sicurezza, i soggetti che hanno fatto salvi i requisiti ante-fornero in virtu’ delle salvaguardie pensionistiche). Si tratta di una limitazione di cui occorre tener conto.

Cuneo fiscale, tutti gli aumenti mensili per fasce di reddito. Per chi guadagna 39 mila euro saranno 16 euro in più

Con il nuovo taglio fiscale premiata la fascia tra i 26.600 e i 28 mila euro, che incassera 100 euro in più al mese. Aumento più graduato fino ai 40 mila euro.

I lavoratori dipendenti che guadagnano 39 mila euro lordi all’anno non possono gioire più di tanto. Il taglio delle tasse per loro vale 16 euro al mese.

AVVISO PER TUTTI GLI ISCRITTI COBAS/CODIR, PENSIONANDI NELL’ANNO 2020 e 2021

SI informa che il sindacato Cobas/Codir – su richiesta di alcuni iscritti – ha dato mandato ai legali di verificare la possibilità di esperire azioni legali ed extragiudiziarie collettive (riservate esclusivamente agli iscritti interessati) per contrastare eventuali immotivati trattenimenti in servizio del personale inserito nei contingenti previsti dalla legge 9/2015.

Tali azioni saranno esperite sia in relazione a slittamenti oltre il 2020 per effetto dell’aumento delle aspettative di vita, sia in relazione a eventuali discriminatori trattenimenti in servizio.

Seguiranno indicazioni sulle modalità di adesione.

Statali. Ipotesi dietrofront sulle decurtazioni per le assenze per malattia. Stop penalità per i giorni di malattia

Ipotesi dietrofront sulle decurtazioni per le assenze per malattia Statali, niente penalità per chi marca visita. Nei primi dieci giorni di congedo gli stipendi vengono decurtati di una serie di voci “accessorie”.

Per i dipendenti pubblici sarebbe una piccola controrivoluzione. Nel memorandum che il governo sta trattando con i sindacati in vista del prossimo rinnovo contrattuale, sarà probabilmente inserito anche il dietrofront su una norma che aveva voluto Renato Brunetta quando era ministro della Funzione pubblica.