Regione Siciliana. Il Presidente. Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 – “Chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento”.

Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale .
2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione.


Art. 650 C.P. – Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206

Coronavirus, “la Lombardia sarà zona rossa”, fuga da Milano in treno e in auto

La bozza del decreto legge, che istituisce la “zona rossa” in Lombardia, ha provocato un vero assalto ai treni della notte alla Stazione Centrale e alla stazione Garibaldi di Milano. Con oltre 500 persone, tra i due scali milanesi, che hanno cercato di salire sugli ultimi convogli in partenza verso sud.

Trattenimento in servizio pubblica amministrazione: quando spetta e per quanto tempo

Trattenimento in servizio: quando viene concesso al personale della pubblica amministrazione e per quanto tempo estende la possibilità di lavorare?

Il trattenimento in servizio per il personale della pubblica amministrazione è stato abolito dalla riforma del 2014 ed è richiedibile soltanto da coloro che al compimento dei 67 anni non hanno ancora raggiunto i requisiti per accedere al pensionamento di vecchiaia (20 anni di contributi). La domanda viene accolta solo nel caso che il dipendente, fruendo del trattenimento in servizio raggiunga il requisito contributivo minimo.

Illegittimo il concorso per funzionari non dirigenti che richiede altri titoli oltre la laurea

segnaliamo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Illegittimo il concorso per funzionari non dirigenti che richiede altri titoli oltre la laurea

di Michele Nico

È illegittima la scelta della Pa di prevedere ulteriori titoli di studio, rispetto a quello del diploma di laurea, nel bando di concorso per l’accesso ai profili professionali di funzionario privo di qualifica dirigenziale. Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 590/2020.

Il Referendum del 29 Marzo 2020 (con possibile rinvio)

Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana: il testo prevede la diminuizione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.
La votazione ha il carattere di referendum confermativo, cioè richiede il consenso popolare allo scopo di approvare o respingere la legge di revisione
costituzionale riguardante la riduzione del numero dei parlamentari e avendo carattere specifico, come indicato all’art. 138 della Costituzione, questo referendum non prevede alcun quorum strutturale per la sua validità. Dunque si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.
Ricordiamo che il quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n° 240 del 12 ottobre 2019?».

Gestione emergenza COVID 19 sui luoghi di lavoro

Le scriventi OO.SS. stanno seguendo con particolare attenzione e preoccupazione le questioni legate all’emergenza COVID 19 e le refluenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’interesse dell’utenza e dei dipendenti pubblici.
Sebbene il tema della gestione dell’emergenza sia stato oggetto di diverse circolari e note Ministeriali, del Presidente della Regione e dei Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali, le scriventi OO.SS. denunciano l’assoluta mancanza di qualsiasi reale intervento a tutela delle sicurezza dei lavoratori e dell’utenza, negli uffici regionali ed in particolare negli uffici periferici laddove e’ preminente l’attività lavorativa in front-office con l’utenza ( centri per l’impiego, motorizzazioni, servizi turistici, siti archeologici e musei ecc).
Le scriventi OO.SS. denunciano alle SS.LL. la mancanza delle condizioni minime di sicurezza igienico-sanitarie, la mancata disciplina per la tutela dei dipendenti che si ritrovano a stretto contatto con l’utenza senza alcun filtro o distanza di sicurezza, la mancanza di interventi mirati alla sanificazione dei locali e delle attrezzature, la mancata fornitura di dispenser con prodotti disinfettanti, mascherine per il personale impegnato in attivita di front-office, cosi come previsto dalle circolari emanate in merito alla gestione dell’emergenza COVID 19.
Le scriventi OO.SS. nel sottolineare l’impegno e lo spirito di servizio che hanno contraddistinto i dipendenti in questo periodo contrassegnato da una forte preoccupazione, elementi che hanno consentito la regolare continuità dell’azione amministrativa, chiedono alle SS.LL. ognuno per le proprie competenze un autorevole ed esaustivo intervento per la salvaguardia della salute negli uffici regionali.

Misure per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19 – Lavoro agile

Le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 emanate in ambito nazionale, prevedono che tutte le Pubbliche Amministrazioni facciano ricorso al lavoro agile, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica.
Le scriventi Segreterie Regionali, per le motivazioni evidenziate in premessa e, anche nella considerazione che tutte le scuole di ogni ordine e grado, con molta probabilità chiuderanno in tutta Italia sino al 15 marzo prossimo, – con tutte le conseguenze del caso per i genitori con figli in età scolare – chiedono un incontro urgente per attivare modalità flessibili di svolgimento delle prestazioni lavorative, adeguate a contrastare l’imprevedibile emergenza epidemiologica.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.