Concorsi pubblici, giovani candidati contro Brunetta: “Cambia regole in corsa. E taglia fuori i neolaureati, anche con il massimo dei voti”

Il decreto legge dell’1 aprile prevede nuove modalità di reclutamento per sbloccare l’iter di oltre 60 concorsi per 125mila posti di lavoro. Anche per quelli già banditi le pa possono sostituire la prova pre-selettiva con la valutazione dei titoli e, eventualmente, l’esperienza professionale specifica “il cui possesso sarà necessario per l’ammissione alle fasi successive”. Il bando per l’assunzione di 2.800 tecnici al Sud recepisce la novità: per gli under 30 molto difficile raggiungere il punteggio minimo. Una petizione su Change.org contro la riforma ha già raccolto oltre 12mila firme.

Decreto reclutamento: una riforma della PA che non modernizza nulla e crea le basi per nuovo precariato e disfunzioni organizzative

Dal sito luigioliveri.blogspot.it un articolo di Luigi Oliveri e Vito Antonio Bonanno

Il decreto tradisce le intenzioni enunciate da mesi di aprire la PA ai giovani ed introduce riforme deboli, foriere di stabilizzazioni a sanatoria, contenziosi e le solite scorciatoie procedurali, semplificando poco, ma creando ampi problemi

Il decreto assunzioni approvato venerdì 4 giugno dal Governo conferma tutte le preoccupazioni espresse in questi mesi dagli esperti, per esempio i professori Boeri e Perotti, circa un sistema di reclutamento che appare altamente disfunzionale e per nulla in grado di aprire davvero la strada ai giovani nella PA.

Stando al testo circolato fino al 6 giugno, la norma-simbolo del decreto è, infatti, l’abolizione del limite di un anno agli incarichi di funzioni dirigenziali e direttive ai pensionati.

(altro…)

Nel D.L. Reclutamento prevista la valorizzazione del personale, la mobilità verticale e il riconoscimento del merito (secondo Brunetta)

Nell’articolo precedente ho illustrato alcune delle misure contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. “decreto reclutamento”).

L’art. 3 di suddetto decreto legge titolato “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito“, modificando l’art. 52 del d.lgs 165/01, introduce alcune disposizioni per la valorizzazione del personale, la mobilità verticale e il riconoscimento del merito.

Ecco le misure:

Prevista un’ulteriore area di inquadramento del personale di alta specializzazione dei funzionari, in aggiunta alle 3 aree attualmente esistenti. La progressione all’interno della stessa area (progressione orizzontale) avviene valutando le capacità culturali e professionali, la qualità dell’attività svolta e i risultati conseguiti, mediante attribuzione di fasce di merito.

Le progressioni verticali fra le diverse aree (riservata una quota almeno del 50% per gli esterni) avvengono con procedura comparativa fondata sulla valutazione del dipendente negli ultimi 3 anni di servizio e l’assenza di provvedimenti disciplinari, il possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, il numero e la tipologia di incarichi rivestiti.

Per i dirigenti di prima fascia sono riattivati i concorsi di accesso (previsti dalla riforma Brunetta del 2009), con riserva del 50% dei posti agli esterni. Per la dirigenza di seconda fascia il 70% è riservato agli esterni, di cui il 50% provenienti dalla Scuola nazionale della Pubblica Amministrazione, mentre il 30% avviene per progressione interna valutata comparativamente attraverso titoli e merito.

  • DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 – Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia. (21G00093) (GU Serie Generale n.136 del 09-06-2021)
  • SLIDE DL RECLUTAMENTO

Brevi considerazioni

Purtroppo Brunetta (che con il d.lgs 150/09 ha abolito le progressioni verticali) non ha smentito se stesso. Le progressioni verticali fra le diverse aree, previste dal D.L. reclutamento, potranno avvenire mediante procedura comparativa (selezione) fondata sulla valutazione del dipendente negli ultimi 3 anni di servizio e l’assenza di provvedimenti disciplinari, il possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, ferma restando la riserva di una una quota almeno del 50% per gli esterni.

Riepilogando, quindi, graduatoria fondata su: 1) schede di valutazione degli ultimi 3 anni di servizio; 2) assenza di procedimenti disciplinari; 3) possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area (master?); 4) numero e tipologia di incarichi rivestiti (nomina in uffici di gabinetto?).


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Decreto Reclutamento. Il testo in Gazzetta Ufficiale. Le nuove regole per i concorsi pubblici. Il ruolo di Formez PA

Decreto Reclutamento. Il testo in Gazzetta Ufficiale. Le nuove regole per i concorsi pubblici. Il ruolo di Formez PA

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. “decreto reclutamento”), recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

Il decreto Reclutamento – fortemente voluto dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta – fissa le regole concorsuali per l’assunzione del personale che attuerà i progetti del PNRR. Si tratta di reclutamenti a tempo determinato fino al 2026 per un totale di 24.045 unità.

Per i ruoli ad elevata specializzazione tecnica, valutazione dei titoli e solo prova scritta digitale

Il decreto stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della sola prova scritta digitale.

La durata dei contratti sarà di 36 mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti.

Previsto un Portale del reclutamento

E’ istituito un apposito portale per reclutare:

  • figure ad alta specializzazione, quali dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea, da reclutare tramite un concorso pubblico per titoli ed esame scritto, e iscrivere in un apposito elenco a cui le PA possono attingere per effettuare le assunzioni, mantenendo comunque la facoltà di indire proprie procedure concorsuali;
  • professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, in possesso di determinati titoli di qualificazione professionale, inseriti in un apposito elenco da cui le Amministrazioni devono chiamare almeno 3 professionisti in ordine di graduatoria per scegliere a chi attribuire l’incarico sulla base di un colloquio.I criteri seguiti dovranno essere pubblicati sul sito internet delle amministrazioni competenti.

Raddoppiano le percentuali di incarichi dirigenziali “esterni” alla PA

Il testo, al fine di consentire la selezione di manager qualificati, autorizza, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni. Potranno essere poi superati i tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il 40% dei posti messi a concorso a favore di chi ha svolto incarichi per il PNRR

Il decreto fissa una soglia fino al 40 per cento di posti nei concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR. La Commissione europea, infatti, chiede che le competenze acquisite dalle pubbliche amministrazioni non vadano disperse dopo il 2026, ma che contribuiscano al rafforzamento della capacità amministrativa. Sono previsti, inoltre, percorsi di mobilità verticale per il personale della pubblica amministrazione, volti a valorizzare le conoscenze tecniche e le competenze di carattere trasversale (manageriale e gestionale) sviluppate dai dipendenti nel corso della propria attività lavorativa.

Per i giovani, si potenziano i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato nella p.a.

Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR, fra cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA).

Dipendenti Pubblici: permessi per motivi personali o familiari

tratto da lentepubblica.it
L’ARAN in un suo parere ha fornito indicazioni utili sulla disciplina dei permessi per motivi personali o familiari dei dipendenti pubblici.

Dipendenti Pubblici: permessi per motivi personali o familiari
Il primo comma dell’art. 32 del CCNL – Funzioni Centrali dispone che:
A ciascun dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali e familiari.”
Secondo quanto precisa l’ARAN, fornendo ulteriori chiarimenti nella nota prot. n. 12389, le novità introdotte dall’articolo 32 riguardano:
  • da un lato, il fatto che tali permessi non vadano più debitamente documentati
  • dall’altro, la modalità per la loro fruizione.
Frazione di ora
In particolare, il comma 2, lettera b) dell’articolo in argomento precisa che i permessi orari retribuiti “non sono fruibili per frazione di ora”.
A tale proposito, la stessa Agenzia, pur precisando che la previsione contrattuale del comma 2, lettera b), dell’articolo 32 è finalizzata ad evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, ritiene, per evitare problematiche applicative, che l’espressione “non sono fruibili per frazione di ora” possa essere interpretata nel senso che i permessi in questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Conseguentemente, puntualizza l’ARAN, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso, comunque, contabilizzare un’intera ora), mentre si ritiene possibile l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta minuti, due ore e venti minuti, etc.).
Non cumulabilità con altri permessi
La lettera d) dello stesso comma 2 sopra citato stabilisce che i permessi orari di cui trattasi “non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore”.
A tale riguardo, l’ARAN si è espressa puntualizzando che la clausola in materia di divieto di cumulo è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata di permessi per motivi personali e familiari, unitamente adaltre tipologie di permessi, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione.
L’ARAN osserva, altresì, che tale clausola consente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un’altra ora).
Infatti, il limite previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo “altre tipologie di permessi fruibili ad ore”e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia.
Flessibilità applicativa
L’ARAN, inoltre, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell’istituto, è dell’avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa.
Pertanto l’ARAN ha inteso riconoscere alle amministrazioni consentire la fruizione del permesso per motivi personali o familiari nella stessa giornata in cui il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso.
Ma a condizione che intervenga tra le due tipologie di assenza la ripresa dell’attività lavorativa e ferma restando l’applicazione della disciplina prevista per il permesso orario, diverso da quello per motivi personali o familiari, d icui si intende fruire.
Incidenza dell’assenza sul Monte Ore
I permessi orari retribuiti possono essere fruiti anche per la durata dell’intera giornata lavorativa e, in tal caso, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in continuità con la previgente disciplina contrattuale ed in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia di rapporto di lavoro, il comma 4 dell’articolo 32 in esame prevede espressamente il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore.
Si precisa che trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va effettuato in tutti i casi part-time (verticale, orizzontale e misto).
A tale proposito l’ARAN ha precisato che debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.

Regionali in pensione richiamati in ufficio, partono i primi decreti dopo il pasticcio delle leggi incostituzionali

Richiamati in servizio dal primo settembre per “il recupero delle prestazione lavorative”. Sono partiti i primi decreti dell’assessorato regionale alla Funzione Pubblica per richiamare a lavoro i pensionati della Regione, che dovranno tornare in ufficio per alcune settimane. Dovranno restituire la pensione. Alcuni dovranno anche restituire fino a 40mila euro cioè 16 mensilità.

Concorso da oltre mille posti nei Centri per l’impiego, la Regione deve riscrivere il bando

Il bando per i circa 1.100 posti nei Centri per l’impiego della Regione va riscritto. Ad annunciarlo è Andrea Giarrizzo, vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera.

I candidati non affronteranno le prove di preselezione, scritta e orale, come previsto inizialmente. E salta anche valutazione dei titoli professionali. Dovrebbero perdere vantaggio i navigator, gli ex sportellisti e il personale dei vecchi enti di formazione.

Per tutti i dettagli però bisogna attendere la pubblicazione del testo, a cui sta lavorando l’assessore alla Funzione pubblica Marco Zambuto, in Gazzetta ufficiale.

Centri per l’impiego, Cobas-Codir e Sadirs: “Riqualificazione del personale prima dei concorsi”

Grande partecipazione alle assemblee dei centri per l’impiego promosse da Cobas-Codir e Sadirs. I sindacati autonomi chiedono di “attivare la contrattazione per riformare l’ordinamento professionale con un processo di riclassificazione e riqualificazione del personale” prima dell’indizione dei concorsi per il potenziamento dei centri per l’impiego.

richiesta INCONTRO in merito alla procedura concorsuale e bando di concorso per il potenziamento dei CPI

Le scriventi OO.SS. venute a conoscenza, in sede di audizione presso la V COMMISSIONE ARS, dello stato dell’arte delle procedure concorsuali per il potenziamento dei CPI,, ritenuto che tale argomento sia di interesse legittimo dei dipendenti regionali, sopratutto in merito alle riserve previste per legge e alle procedure conseguenti chiedono alle SS.LL. di essere convocate, ancor prima di essere informate dagli organi di stampa, per un confronto sindacale.
Certi di un cortese sollecito riscontro si porgono cordiali saluti
LE SEGRETERIE REGIONALI

Procedure P.E.O. – convocazione e annullamento riunione ARAN Sicilia del 8 giugno 2021 – Determinazioni.

Durante l’incontro doel 24 maggio scorso con la S.V. e la presenza doel Dirigente generale alla funzione pubblica insieme all’atuale Presidoente doell’Aran Sicilia, era emerso, in modo incontrovertbile, la necessità di talune semplifcazioni delle procedoure per l’atribuzione della P.E.O. relatva all’anno 2019.
Proprio per questo, la S.V. ha invitato l’Aran, con la nota prot 52249 del 24 maggio stesso, a una rivisitazione doell’accordo che, nel rispeto delle regole nazionali in materia, potesse consentre una semplifcazione delle procedure, oggetivamente necessarie, omogeneizzando l’accordo in questone con quelli frmati in molte pubbliche amministrazioni nazionali (tra le quali anche per il personale doella Corte dei Conti) dei quali, evidentemente, il mancato accoglimento delle richieste delle OO.SS., dimostra che l’Aran Sicilia ne sconoscesse l’esistenza.
È apparso, pertanto, quantomeno pretestuosa la convocazione dell’Aran Sicilia per il giorno 8 giugno 2021, esattamente il giorno successivo alla nuova convocazione della S.V. (anche se successivamente rinviata a giovedì per impegni isttuzionali dell’assessorei) e capziosa in quanto era già chiaro l’intendimento del Presidente dell’Aran di non volere mettere mano all’accordo arrogandoosi la facoltà di dare interpretazioni autentche ai contenuti che, invece, spetterebbero a tutti i soggeti aventi titolo e smentendo, fra l’altro, quanto affermato da lui stesso durante l’incontro del 24 maggio in premessa richiamato. Successivamente tale convocazione, in modo altrettanto strumentale, è stata annullata adducendoo una sopravvenuta inutlità della riunione medoesima.
Appare utle, quindi, richiamare, ancora una volta, l’attenzione della S.V. sul modus operandi e su talune scelte dell’Aran Sicilia, che, inopinatamente e costantemente, vengono spacciate come imposizioni ministeriali o della Corte dei Conti, ma che, invece, sembrano essere frutto di inadeguatezza come nel caso del ricorso di una O.S. che, a causa della solita imposizione contrattuale e la totale mancanza di confronto, hanno fattto, poi, condannare la Giunta di Governo per “comportamento antisindacale” ex art. 28. E potrebbe essere soltanto l’inizio!
Alla luce di quanto esposto emerge, quindi, sempre più, una posizione dell’Aran che delegittima la stessa volontà dichiarata dalla parte politica per cui, si sollecita la S.V., alla luce anche delle imminenti e importanti scadenze contratuali, a volere prendere precise iniziative affinché l’Aran Sicilia possa essere composta da soggetti in linea con il mandato conferito riappropriandosi della necessaria terzietà nel primario rispetto delle relazioni sindacali.